Polizia di Stato e Penitenziaria: come funziona il nuovo calcolo della pensione e chi riguarda

Polizia di Stato e Penitenziaria: come funziona il nuovo calcolo della pensione e chi riguarda

Nella circolare dell’INPS n.44/2022 vengono stabilite le nuove regole per il calcolo della pensione nella quota retributiva, ma non vengono conteggiati gli arretrati.

Con la circolare n.44 del 2022, l’INPS ha disposto nuove regole per il calcolo della pensione del personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, ancora in servizio o in quiescenza.

In seguito alla sentenza n.1 e 12 della Corte dei conti a Sezioni riunite, che si è espressa in merito all’interpretazione dell’art. 54 del Dpr n. 1092/1973 in materia di calcolo della pensione, la circolare INPS stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per il calcolo della pensione retributiva per la Polizia di Stato e Penitenziaria, andando a sostituire la precedente aliquota applicata che era pari al 2,33%.

L’aliquota di rendimento del 2,44% verrà applicata per ogni anno di anzianità utile maturata sino alla data del 31 dicembre 1995.

Polizia di Stato e Penitenziaria: come si applica l’aliquota

Nella circolare, l’INPS non fa altro che mettere in pratica l’art. 1, comma 101 della Legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) con la quale il governo estende anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31 dicembre 1995, purché l’anzianità sia inferiore ai 18 anni.

Le due sentenze della Corte dei conti hanno stabilito che il personale militare di Esercito, Marina ed Aeronautica, insieme alle categorie equiparate di Carabinieri e Guardia di Finanza, si vedessero applicato un coefficiente di rendita pensionistica pari al 2,44%, in quanto fino a quel momento, l’INPS applicava l’aliquota del 2,33%.

Nelle sentenze è stata delineata anche l’erronea interpretazione dell’art. 54 del Dpr 1092/1973 da parte dell’INPS.

Come già evidenziato, l’aliquota verrà applicata a quei contributi accreditati entro il 31 dicembre 1995, e riguarderà solo la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Questa prevede, ad esempio, che un lavoratore che ha maturato 10 anni di contributi nel retributivo avrà diritto al 20% della retribuzione media percepita negli ultimi anni, sulla base della percentuale del 2% applicata per ogni anno di contributi. Percentuale che si applica generalmente nel privato. Discorso diverso per le Forze dell’Ordine, come abbiamo illustrato, dove verrà d’ora in avanti riconosciuto il 2,44% per ogni anno.

Ricordiamo che invece per i contributi maturati dopo il 1° gennaio 1996 il calcolo pensionistico avviene sulla base del sistema contributivo.

Polizia di Stato e Penitenziaria: come si calcola la pensione

Ad esempio, il personale di Polizia di Stato e Penitenziaria che andrà in pensione con una retribuzione media di 2.500€ lordi, e con 15 anni di anzianità, avrà una pensione di 915,00€ per la quota maturata nel retributivo.

Il beneficio sarà cospicuo quanto più sarà l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996.

Coloro i quali sono in possesso di anzianità assicurativa (ovvero il periodo trascorso a partire dalla data d’iscrizione presso una determinata gestione di previdenza) al 31 dicembre 1995 godranno di un leggero incremento della pensione. L’incremento sarà maggiore al crescere dell’anzianità presente alla suddetta data.

Polizia di Stato e Penitenziaria: chi è già in pensione

Nella circolare INPS viene stabilito che la disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e verrà applicata sia alle prestazioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2022 che alle prestazioni liquidate entro il 31 dicembre 2021, per il personale già in pensione.

Ai pensionati, ai quali verrà ricostruito il trattamento pensionistico, la prestazione verrà liquidata d’ufficio, senza inoltrare domanda, ma non verranno corrisposti arretrati per i ratei maturati prima del 1° gennaio 1996.

La spiegazione che l’INPS fornisce in merito consiste nel fatto che la norma non è d’interpretazione autentica e si applica dalla data di entrata in vigore: quindi non è retroattiva, a differenza di quanto stabilito per il personale militare e le categorie equiparate che vedono riconosciuti anche gli arretrati.