Pensioni militari, perché il Ddl Gasparri non basta: la tabella spiegata

Pensioni militari, perché il Ddl Gasparri non basta: la tabella spiegata

Il Ddl Gasparri non risolve i problemi legati alla previdenza complementare. Vediamo perché.

Il tema delle pensioni militari è recentemente tornato alla ribalta grazie ad un intervento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che ha presentato un Ddl (n. 161/2022) nel quale è intenzionato ad aumentare le pensioni dei soldati con l’innalzamento dei coefficienti (approfondimento qui).

Sull’argomento “Norme di perequazione per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico” è intervenuto il SIAM (Sindacato Aeronautica Militare) che ha tributato un plauso al disegno di legge forzista ma, allo stesso tempo, ha sollevato dei dubbi, per la maggior parte indirizzati verso il personale destinatario del provvedimento, ed ha spiegato come il Ddl Gasparri non risolva il problema della previdenza complementare.

Grazie allo schema elaborato dal sindacato, che vi illustreremo nei paragrafi successivi, è possibile farsi un’idea circa gli incrementi che la misura porterebbe agli assegni di pensione.

Ddl Gasparri: chi sono i beneficiari

Al momento, evidenzia il SIAM, a beneficare del provvedimento targato Gasparri, sarebbero esclusivamente coloro i quali decideranno di rimanere in servizio fino al limite ordinamentale, vale a dire 60 anni per la maggior parte del personale delle Forze armate.

Il benefit riguarda il coefficiente di trasformazione legato all’età di pensionamento con il quale viene calcolata la quota contributiva della pensione. Il coefficiente è alto quanto più alta è l’età della pensione.

Ciò significa che il personale militare che va in pensione ad un’età anagrafica inferiore rispetto agli altri impiegati pubblici, sarà costretto, suo malgrado ad accettare un coefficiente più basso e, di conseguenza, una minore pensione.

Il disegno di legge Gasparri riconosce il coefficiente dei 67 anni al personale che andrà in quiescenza per limite di età, anche se inferiore.

Ddl Gasparri: a cosa serve

Il provvedimento Gasparri nasce, tra le altre cose, per compensare il mancato avvio della previdenza complementare.

Ora è opinione di molti che sanare quasi 30 anni di immobilismo non sia cosa facile e in quest’ottica la soluzione è da ricercare in altre forme di compensazione, tanto che in alcuni ambiti, come quello politico e sindacale del comparto, è stata già coniata la denominazione "previdenza dedicata"” si legge nella nota stampa del sindacato.

Per il SIAM, il Ddl 161 è un passo avanti, ma “non la soluzione al mancato avvio della previdenza complementare e non chiude certo il contenzioso sul tema”.

Ddl Gasparri, non basta: ecco di cosa c’è bisogno

Quello che davvero potrebbe sanare il problema pensionistico militare è, secondo il sindacato, la ricerca di sistemi di previdenza dedicata che andrebbe estesa a tutto il personale che non ha potuto accedere, e non per scelta, a tutti i benefici della complementare, che al momento è l’unico sistema atto al contenimento della differenza tra ultimo stipendio e primo assegno di pensione.

Un gap, argomenta il sindacato, che sarà inevitabilmente maggiore quanto maggiore sarà la quota contributiva, influendo così in modo ancor più negativo sulle future pensioni dei giovani.

Per questo la previdenza complementare costituisce a tutt’oggi il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, negato però al comparto.

Ddl Gasparri: effetti spiegati con la tabella

Nella tabella riportata di seguito vengono evidenziati gli effetti della proposta di legge 161/2022 a firma del senatore Gasparri.

Gli esempi economici mensili netti sono calcolati in base ad un’eventuale applicazione della proposta su un campione di simulazione relativo al personale non direttivo, vale a dire Ruoli Marescialli/Sergenti/Graduati.

Ruolo Grado Anno arruolamento Anno nascita Attribuzioni Maggiorazioni di Servizio-C:Campagna, SC: Super Campagna Pensione netta mensile a 60 anni con moltiplicatore e attuali coefficienti (60anni=4,515%)Pensione netta mensile a 60 anni con moltiplicatore e coefficienti "perequati" (67 anni=5,575%)Incremento pensionistico grazie alla perequazione dei coefficienti relativi all’età in euro Percentuale
M.lli P.Lgt 1984 1965 Cat.Volo+SC dal 1985 2.575,00€ 2.857,00€ 282,00€ 10,95%
M.lli P.Lgt. 1984 1965 SC dal 1985 2.485,00 € 2.767,00€ 282,00€ 11,35%
M.lli P.Lgt. 1984 1965 Cat. Volo dal 26/05/1997+Cdal 2001 e SC dal 2006 2.346,00€ 2.629,00€ 283,00€ 12,06%
M.lli P.Lgt. 1990 1972 Volo dal 26/051997+C dal 1996 e SC dal 2006 2.183,00€ 2.512,00€ 329,00€ 15,07%
Serg. S.M.Aiut. 1990 1970 Volo dal 26/05/1997+SC dal 1991 1.981,00€ 2.285,00€ 304,00€ 15,35%
Serg. S.M.Aiut. 1994 1972 Volo dal 1997 +C dal 1996 1.701,00€ 2.007,00€ 306,00€ 17,99%
Serg. S.M.Aiut. 1997 1975 Volo dal 1999 + C dal 1997 1.640,00€ 1.957,00€ 317,00€ 19,33%
Grad. Grad.Aiut. 1998 1976 Volo dal 2001 + C dal 1999 1.476,00€ 1.808,00€ 332,00€ 22,49%
Grad. Grad.Aiut. 2000 1980 Volo dal 2004 + C dal 2001 1.389,00€ 1.724,00€ 335,00€ 24,12%
Grad. Grad.Aiut. 2004 1983 Volo dal 2008 + C dal 2005 1.289,00€ 1.614,00€ 325,00€ 25,21%

Le attribuzioni di maggiorazione Servizi influenzano in modo positivo l’ammontare pensionistico in cosiddetta quota A e B (prima del 1996). Dal 1 gennaio 1996 hanno influenza solo sul "diritto" (anzianità di servizio ai fini pensionistici) e non sull’importo pensionistico.

La pensione netta mensile è calcolata con l’attuale sistema con attribuzione del moltiplicatore spettante per militi di età in alternativa al collocamento in ausiliaria; mentre, la colonna di fianco evidenzia la pensione netta mensile calcolata con l’applicazione della perequazione del coefficiente di moltiplicatore al montante contributivo cumulato e rivalutato.

L’incremento pensionistico netto mensile e quello in % derivante dall’applicazione della perequazione sono indicati nell’ultima colonna.

Gli esempi riportati si basano sul valore del coefficiente legato all’età in vigore attualmente e che il fattore che influenzerà fortemente la pensione futura sarà la crescita contributiva nel tempo che il soggetto riuscirà ad ottenere in base a diverse variabili (passaggio di grado e/o ruolo, nuovi contratti, missioni, ecc.).