Pensioni Polizia di Stato, mancato ricalcolo pensionistico: cosa sta succedendo

Pensioni Polizia di Stato, mancato ricalcolo pensionistico: cosa sta succedendo

Il mancato ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,44% sta facendo perdere tempo e denaro al personale della Polizia di Stato e penitenziaria.

Al personale della Polizia di Stato già in quiescenza non è stato ancora disposto il ricalcolo della pensione e il rilascio della certificazione quantificazione del Trattamento di Fine Servizio derivante dall’articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

A denunciarlo è il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che ha inoltrato una lettera all’Inps per capire cosa sta succedendo.

Nello specifico, il sindacato evidenzia che non è stato ancora disposto il ricalcolo della pensione per coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della nota Inps n. 44 del 23/03/2022 che prevede il riconoscimento per il personale della Polizia di Stato dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Tradotto in parole povere, il mancato ricalcolo con l’aliquota di riferimento si traduce in un minore importo dell’assegno pensionistico per il personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile, oltre alla sperequazione tra il personale dislocato su tutto il territorio nazionale.

Perché non viene applicata l’aliquota del 2,44%

La circolare Inps n.44 del 23 marzo 2022 parla chiaro:

“Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento”.

In più, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% sulle quote retributive di pensione trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro i quali sono già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

L’aliquota indicata riguarda il personale contemplato dalla norma già in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Mancato ricalcolo pensioni Polizia: come stanno le cose

Nonostante l’emanazione della circolare n. 44 del 23 marzo 2022 da parte dell’Inps, molte sedi periferiche dell’Istituto presenti sul territorio nazionale continuano a giustificare il non adeguamento al dato normativo sulla base del mancato rilascio di disposizioni operative da parte della competente Direzione Generale.

A questo si aggiunge, evidenzia il Sap, che numerose Direzioni Provinciali Inps impiegano parecchi mesi per il rilascio della certificazione relativa alla quantificazione del TFS, necessaria per poter ottenere l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio, attraverso le convenzioni stipulate da alcuni Istituti bancari.