Pensioni Forze Armate, aumenta l’importo: l’Inps conferma il ricalcolo, ecco per chi

Pensioni Forze Armate, aumenta l'importo: l'Inps conferma il ricalcolo, ecco per chi

Forze Armate, ricalcolo della pensione per chi alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato tra i 15 ai 18 anni di contributi. L’annuncio dell’Inps.

Si chiude positivamente la questione relativa al calcolo della pensione delle Forze Armate per la parte retributiva: con la circolare 107/2021, infatti, l’Inps ha preso atto della sentenza della Corte dei Conti 1/2021 relativa alla spinosa vicenda dall’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Come noto si è trattato di una vittoria a metà in quanto la Corte dei Conti ha riconosciuto un calcolo più favorevole della pensione solamente agli appartenenti alle Forze Armate che alla data del 31 dicembre 2021 avevano maturato tra i 15 e i 18 anni di anzianità contributiva, escludendo invece quelli con meno di 15 anni.

Al netto di ciò, questa sentenza è comunque importante in quanto chiarisce come si debba calcolare la pensione per coloro che, appunto, alla data del 31 dicembre 2021 avevano già maturato almeno 15 anni di contributi (e non più di 18), con l’Inps che nel frattempo provvederà al ricalcolo delle prestazioni ed eventualmente al riconoscimento degli arretrati.

Pensioni Forze Armate, cosa ha stabilito la Corte dei Conti

Con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno fatto chiarezza sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nel calcolo della pensione delle Forze Armate, ossia per gli appartenenti a: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, la sentenza riguarda l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo del trattamento di pensione riferita al periodo retributivo che - ricordiamo - si applica per tutti i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 (ad eccezione del caso in cui i contributi maturati entro questa data siano 18, per il quale il retributivo si applica fino al 31 dicembre 2011).

Questa ha stabilito che:

  • per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avessero un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” debba essere “calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo”.
  • per coloro che invece hanno un’anzianità utile inferiore ai 15 anni, invece, l’aliquota del 44% prevista dal suddetto articolo 54 non è applicabile per la quota retributiva della pensione.

Una sentenza che modifica il calcolo effettuato fino ad oggi dall’Inps, il quale negli anni ha riconosciuto un aliquota di rendimento del 2,33% fino al 15° anno di età, riducendolo poi all’1,8% dal 15° al 20° anno. Un errore per la Corte dei Conti, secondo la quale per coloro che hanno comunque un’anzianità tra i 15 e i 18 anni (alla suddetta data) va riconosciuta un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile in possesso al 31 dicembre 1995.

A tal proposito, con la circolare 107/2021 l’Inps dà le istruzioni per chiedere il riesame della pensione per coloro che appunto fanno parte di questa categoria.

Circolare INPS 107/2021
Clicca qui per scaricare la circolare Inps con tutte le istruzioni sul ricalcolo della pensione per gli appartenenti alle Forze Armate.

Pensioni Forze Armate: cosa cambia adesso

Come ci ricorda l’Inps nella suddetta circolare, “le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni anche se, per i soggetti richiamati dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo”.

Per questo motivo, la Corte dei Conti ha introdotto il suddetto correttivo per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva tra i 15 e i 18 anni, riconoscendo loro un’aliquota di rendimento annua del 2,44%.

Di conseguenza, per chi ha 15 anni di anzianità la pensione con il retributivo equivale al 36,6% della base pensionabile. È del 43,92%, invece, per chi ha 18 anni di contributi.

Ma attenzione: come spiegato dall’Inps tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Pensioni più alte: serve la richiesta per gli arretrati?

No, non è necessaria alcuna richiesta per il riconoscimento degli arretrati in quanto comunque l’Istituto procede al riesame d’ufficio delle pensioni applicando la nuova aliquota.

Ai pensionati interessati da quanto in oggetto saranno riconosciuti gli arretrati, ovvero “le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori”.

D’ora in avanti, invece, tutti i trattamenti pensionistici da liquidare per il personale delle Forze Armate che ha tra i 15 e i 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, saranno calcolati con l’aliquota del 2,44%.