Pensioni Forze Armate, DDL Pinotti: siamo vicini alla svolta?

Pensioni Forze Armate, DDL Pinotti: siamo vicini alla svolta?

Sistema pensionistico da revisionare: la proposta di legge Pinotti potrebbe scioglie i nodi sul tema. Il ddl nel dettaglio.

Urge un piano di revisione del sistema pensionistico connesso al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico tale da garantire l’adeguato riconoscimento dell’attività lavorativa per il personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, Forze di polizia e Corpo dei vigili del fuoco.

La questione non è stata sollevata di recente, ma sembra delinearsi soltanto ora una concreta soluzione al problema: la proposta di legge Pinotti.

Il disegno di legge, presentato dalla prima firmataria Roberta Pinotti (senatrice in quota PD), si compone di tre articoli che, nella fattispecie, analizzano la condizione attuale per prospettare un possibile intervento riequilibrante.

Le norme di perequazione previdenziale sono state commentate in un comunicato anche dal delegato Cocer Francesco Gentile che certifica la validità del progetto.

Sistema pensioni Forze Armate: le discrepanze attuali

L’iniquità del piano pensionistico vigente è rappresentata prevalentemente dalle somme attribuite ai membri del comparto difesa a fronte di quelle percepite nel settore del pubblico impiego.

Adottando il criterio del montante contributivo vi è una sproporzione dovuta alla differente permanenza in servizio per le due tipologie di impiego.

Sul calcolo del coefficiente pensionistico perciò non dovrebbe influire esclusivamente questo fattore. Come sottolineato anche dal Sindacato Nazionale Finanzieri, non è d’altro canto ipotizzabile un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia poiché sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale.

L’impianto vigente presenta però anche un’altra forma di iniquità, stavolta interna al comparto delle Forze armate.

Il personale che accede attualmente alla pensione infatti, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, una circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. Tale componente però, per ovvie ragioni, è destinata ad assottigliarsi sempre di più negli anni.

I nuovi assunti sono i veri svantaggiati. Coloro i quali sono in servizio dal 1° gennaio 1996 di fatto vedono l’applicazione di un sistema differente; il calcolo del cosiddetto “contributivo puro”.

La situazione si farà davvero difficile perché non sarà loro garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio individuata dalla legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Una conversione (il cosiddetto “tasso di sostituzione”) inaccettabile a detta degli esponenti Cocer.

Il parere di Francesco Gentile: parla il delegato Cocer

In un comunicato ufficiale, il delegato Cocer Francesco Gentile si esprime sul tema della previdenza per il personale militare.

Nel testo emesso viene sottolineato come la questione pensionistica fosse stata più volte portata all’attenzione delle autorità da parte della Rappresentanza Militare senza però giungere a nessun risultato di sorta.

Il danno al personale era tale, stando alle parole di Gentile, da generare una condizione in cui "i militari si vedrebbero accreditata, al termine del servizio, una pensione che rasenta il reddito di cittadinanza dopo aver servito il Paese assicurando sicurezza ai cittadini sia in Italia che all’Estero".

Oggi però, grazie a questa proposta, il delegato sente di potersi sbilanciare tanto da definire il ddl come un possibile spartiacque.

Il parere riguardo al contenuto del disegno di legge è quindi favorevole.

Ddl Pinotti: articoli analizzati

L’analisi del testo del disegno di legge A.S. 2180 parte della sua struttura; tre articoli brevi che mirano a delineare in maniera chiara e concisa un piano di intervento risolutivo.

I primi due articoli però meritano un disamina particolare:

  • L’articolo 1 del disegno di legge introduce una specifica modalità di computo della pensione annua. Il soggetto in questo caso interrompe infatti il servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza e l’importo della pensione annua a quel punto è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione che coincide con quello previsto i dipendenti pubblici.
  • L’articolo 2 invece, con lo scopo di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Una notazione che rappresenta quindi una tutela aggiuntiva, capace di porre i soggetti al riparo da future modifiche alle carte.

Già soltanto tramite queste due modifiche si andrebbe quindi a ridisegnare in maniera significativa il quadro complessivo, segnando finalmente una svolta decisiva sul tema.

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