Luca Restivo - 12 luglio 2022
Pensione Forze Armate, ecco come anticipare l’uscita
Il personale può pagarsi l’aumento di un quinto del periodo di servizio con un onere ridotto.
Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri può riscattarsi i periodi di servizio non coperti da supervalutazione, pagando di tasca propria, con oneri particolarmente ridotti e godendo dell’aumento di un quinto del periodo di servizio.
I vantaggi si riflettono sia sul diritto che sulla misura della pensione, anticipando la data per la quiescenza.
Le disposizioni sono rese note dalla Circolare Inps n. 119 del 2018 con la quale l’Istituto di Previdenza fornisce alcuni chiarimenti circa l’art. 5, comma 3, del Dlgs 165/1997.
La disposizione consente, infatti, al personale militare di poter riscattare i “periodi di servizio comunque prestato”, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo esborso di una parte dell’onere.
La norma, in sostanza, consente di acquisire a pagamento la supervalutazione di un quinto del periodo di servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione ove il periodo non risulti già assistito da specifica una supervalutazione (es. servizio operativo o di istituto, servizio di volo, eccetera).
Grazie a questo provvedimento è possibile aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile ad anticipare l’uscita e ad incrementare il valore dell’assegno con un onere ridotto rispetto alla generalità degli altri scatti.
Pensione Forze armate, uscita anticipata: chi riguarda
Beneficiari della misura evidenziata nella Circolare Inps n. 119 del 2018 sono gli appartenenti a:
- Esercito italiano;
- Aeronautica militare;
- Marina militare;
- Arma dei Carabinieri in servizio attivo nel ruolo militare.
Gli ex militari che sono transitati all’impiego civile non possono avvalersi del riscatto in parola, poiché con il passaggio hanno acquisito uno status diverso.
Il riscatto è possibile nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni (scattato dal 1° gennaio 1998) e quindi ne sono esclusi i militari che:
- Al momento della domanda del riscatto hanno già complessivamente computato 5 anni di supervalutazioni, e quindi non potranno esercitare la facoltà.
Invece, se tale limite non risulta raggiunto la facoltà potrà essere esercitata sino alla capienza complessiva dei cinque anni.
Pensione Forze armate, uscita anticipata: i periodi computabili
Per “servizio comunque prestato” si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
Anche chi ha trascorso un periodo come Allievo presso Enti addestrativi e Accademia Militari può avere accesso al riscatto in parola, dal momento che gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, che parte dal momento in cui si inizia il periodo di servizio, nonché il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale miliare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).
Il riscatto in parola può essere richiesto anche dal personale volontario in ferma breve o prolungata non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
Il riconoscimento della maggiorazione prescinde, inoltre, dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Pensione Forze armate, uscita anticipata: a quanto ammonta l’onere agevolato
L’onere del riscatto è pari al 27% del costo determinato in base ai normali criteri stabiliti per il riscatto dei periodi ai fini pensionistici (metodo della riserva matematica o dell’aliquota percentuale a seconda rispettivamente se il periodo che forma oggetto di riscatto si colloca nel sistema retributivo o nel sistema contributivo).
Come riporta Pensionioggi.it, gli oneri per il richiedente sono praticamente ridotti a poco più di un quarto di quanto costerebbe una normale operazione di riscatto.
La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto (8,8/33).
L’onere di riscatto in parole può essere versato in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero a rate per un numero non superiore a quello dei mesi riscattati, senza maggiorazioni a livello di interessi.
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