Luca Restivo - 22 febbraio 2023
Obbligo vaccino Covid Esercito italiano: cosa dice la Consulta
La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale l’obbligo vaccinale per i militari se non vengono indicate le patologie che si vogliono contrastare.
La Corte costituzionale si è espressa sull’obbligo per i militari di sottoporsi al vaccino contro il Covid giudicando l’obbligatorietà incostituzionale.
Una sentenza, la n. 25 del 2023, destinata a far discutere e che vede per il personale militare decadere il rispetto della norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale le Forze armate, impiegate in particolari condizioni operative senza che vengano indicate le patologie che si intendono contrastare tramite la profilassi vaccinale.
Ricordiamo che il personale dell’Esercito italiano è stato in prima linea nella lotta al Coronavirus, impegnandosi nella campagna di vaccinazione e garantendo il rispetto delle norme restrittive, nel corso dei vari coprifuochi che ci sono stati su tutti il territorio nazionale.
Così come i militari hanno fatto la loro parte, anche il personale sanitario non si è risparmiato, ma mentre per loro l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid resta, per i militari no.
Obbligo vaccino Covid militari: cosa dice la Consulta
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 25 del 2023, si è espressa dando due indicazioni molto chiare circa l’obbligo vaccinale contro il Covid:
- Sì, obbligo per il personale sanitario;
- No, obbligo per il personale militare.
La Consulta ha ritenuto “ incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale”.
A suffragare la decisione della Suprema Corte c’è la Costituzione che, all’art. 32, secondo comma, stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Il punto cardine sta proprio nell’interpretazione che si dà al termine determinato, infatti la Corte Costituzionale ha definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato del termine, qualora si tratti di obbligo vaccinale.
La Consulta ha chiarito due punti:
- In questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie);
- La sentenza afferma che quando intende imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
I militari hanno l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid?
Prendendo in esame la questione sollevata dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, circa l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’Estero, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare.
Nel suddetto articolo si autorizza la sanità militare a imporre al personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.
Discorso diverso, invece, per il personale sanitario. Nella sentenza n. 14 del 2023, pronunciata dalla Consulta il 1° dicembre e depositata il 10 febbraio, la Corte costituzionale aveva chiarito circa l’obbligo della somministrazione del vaccino anti Covid al personale sanitario.
La disposizione era stata considerata non irragionevole né sproporzionata, dal momento che l’obiettivo era quello di prevenire la diffusione del contagio e salvaguardare il sistema sanitario in forte affanno.
Sullo stesso principio è stata riconosciuta l’obbligatorietà vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie.
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