Forze armate, rimborso spese di viaggio: come funziona e chi ne ha diritto

Forze armate, rimborso spese di viaggio: come funziona e chi ne ha diritto

La circolare PERSOMIL chiarisce le disposizioni sul rimborso spese di viaggio e sull’utilizzo dei mezzi di trasporto per il personale delle Forze armate.

La Direzione generale per il Personale Militare (PERSOMIL) ha diffuso una circolare in cui spiega come vengono rimborsate le spese di viaggio per i militari delle Forze armate. Al personale inviato fuori sede spetta, infatti, il rimborso delle spese di trasporto.

Le direttive attualmente in vigore, emanate sulla base dell’evoluzione della normativa di settore, hanno comportato stratificazioni delle relative disposizioni, generando, spesso, situazioni di non facile e chiara interpretazione.

Con la circolare, PERSOMIL vuole riordinare la materia del rimborso spese di viaggio e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, dando un quadro di riferimento applicativo che possa essere il più chiaro possibile.

Rimborso spese di viaggio: chi ne ha diritto

Con la circolare diramata da PERSOMIL, la Direzione Generale intende precisare il rimborso delle spese di viaggio in favore del personale delle Forze armate comandato in missione. Al personale inviato fuori sede compete il rimborso delle spese di trasporto.

Rimborso mezzi con autorizzazione

Il rimborso delle spese di viaggio varia a seconda della tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e della necessità di un atto che ne autorizza l’impiego. Il personale in trasferta può usufruire:

  1. Di un mezzo di trasporto di proprietà dell’Amministrazione;
  2. Di un mezzo di trasporto non di proprietà dell’Amministrazione ma specificamente autorizzato;
  3. Del mezzo aereo o di altro mezzo di trasporto non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione.

Nel primo caso, per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall’Amministrazione, per ogni chilometro di percorso, compete un’indennità pari a 0,001. Nel secondo caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute varia a seconda del mezzo:

  • Mezzo ferroviario o marittimo: in tal caso spetta il rimborso del biglietto di 1^ classe ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l’Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede.

Sono assimilabili alla 1^ classe i treni della società TRENITALIA (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), i biglietti emessi per livelli di servizio non superiori a “Business” - tariffa base; b) per i treni della società ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI, i biglietti riferiti ad ambienti non superiori a “Prima” - tariffa base.

  • Mezzo aereo: compete il rimborso del biglietto nei limiti di spesa per la classe economica, per i quali è consentita la classe “Business”, previa esibizione, oltre al titolo di viaggio, della carta di imbarco;
  • Altri servizi di linea: in questo caso è rimborsato il relativo biglietto quando tali mezzi consentono un notevole risparmio di tempo ovvero manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere;
  • Mezzo proprio: è consentito per il personale che svolge funzioni ispettive, entro la circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza, se il suo utilizzo sia più conveniente rispetto agli ordinari servizi di linea. In tal caso spetta un’indennità chilometrica rapportata a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, secondo il prezzo medio praticato alla data di espletamento del viaggio così come rilevato dall’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • Mezzi di trasporto urbano/taxi: al personale è attribuito il rimborso delle spese sostenute, nell’ambito delle risorse assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. L’uso del taxi, tuttavia, è ammesso nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici.

Rimborso mezzi non di proprietà dell’Amministrazione senza autorizzazione

Qualora il personale utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione compete il rimborso di “ una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario ”. Al riguardo, si precisa che con l’espressione “altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione” si intende qualsiasi mezzo di trasporto che non appartenga all’Amministrazione.

Il costo del biglietto in tariffa base da prendere a riferimento sarà quello di “primo treno utile”:

  • In relazione all’orario di inizio/termine della missione;
  • Dotato dei servizi spettanti al personale in trasferta (1^ classe ovvero “livelli di servizio” ad essa assimilabili).

L’ufficio competente provvederà ad individuare l’esatto importo da ristorare all’interessato, tuttavia, a mero titolo collaborativo e al fine di consentire una più celere liquidazione del rimborso spettante, il militare potrà allegare, al momento della consegna del foglio di viaggio, la stampa derivante dalle biglietterie telematiche attestante il costo del/i biglietto/i in tariffa base, le date e gli orari, in conformità a quanto dichiarato nel quadro “C” dello stesso.

In tale ipotesi, ne consegue che:

  • Il personale inviato in missione non potrà percepire l’indennità aggiuntiva;
  • L’indennità di missione e la relativa maggiorazione dovranno essere commisurate al tempo di viaggio che il militare avrebbe impiegato se avesse utilizzato “il primo treno utile”, come sopra specificato, salvo che non abbia dichiarato una durata inferiore del viaggio.

Si precisa infine, che per i viaggi effettuati usufruendo del mezzo marittimo o di altri servizi di linea, ove questi costituiscano il normale mezzo di trasporto, la somma oggetto di rimborso dovrà essere determinata prendendo a riferimento il costo dei relativi titoli di viaggio (biglietto navale, biglietto autobus ecc.).

Indennità aggiuntiva

Ai militari inviati in missione spetta anche un’indennità aggiuntiva, calcolata in percentuale sul costo del biglietto a tariffa intesa, tesa a ristorare il dipendente dei disagi connessi all’acquisto del titolo di viaggio, pari a:

  • 10% per i viaggi compiuti a mezzo trasporti ferroviari/marittimi;
  • 5% per i viaggi compiuti in aereo.

Altre spese rimborsabili

Sono rimborsabili anche le eventuali spese sostenute per i “diritti d’agenzia” connessi all’acquisto dei biglietti (per i viaggi in aereo nelle misure fisse massime di 5,00 euro per i voli nazionali e 10,00 euro per quelli internazionali).

Oltre a questo, vi è l’indennizzo per ritardo (a carico dell’azienda di gestione), calcolato generalmente in percentuale sul costo del biglietto (a carico dell’amministrazione), in assenza di specifica previsione normativa, all’atto della liquidazione del certificato di viaggio, il relativo importo non deve essere decurtato dal rimborso del relativo biglietto.

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