Luca Restivo - 26 ottobre 2022
Forze armate, indennità operativa di base: come si calcola la maggiorazione a titolo di trascinamento
Tutte le informazioni sulle modalità di calcolo del trascinamento.
Il personale delle Forze armate ha diritto all’indennità operativa di base e alle maggiorazioni a titolo di trascinamento. Ma cosa si intende precisamente per “meccanismo del trascinamento”?
Il meccanismo del trascinamento, il legislatore riconosce delle maggiorazioni nei confronti di quei militari che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa (campagna, imbarco, aeronavigazione, volo, controllo spazio aereo) risulti destinatario di un decremento economico. Il trascinamento si calcola sull’indennità di impiego operativo di base.
Secondo quanto riportato dal Consiglio di Stato IV sezione n. 8236/2006, il trascinamento assolve ad una “funzione meramente perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di un’indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi”.
Suddetto personale, ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe parte degli emolumenti che gli spettano ed ottenuti in precedenza. Ed è qui che interviene il trascinamento.
“La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento”.
Trascinamento: come si applica
Il trascinamento ha dei criteri di applicazione. Infatti, la norma vuole che in ragione della natura del trattamento economico, i principi applicativi siano:
- Divieto di cumulo: Il trascinamento non può essere corrisposto al personale percettore di indennità operative fondamentali diverse da quella di base;
- Diritto di opzione: È prevista la possibilità di optare per l’indennità operativa di base, maggiorata del trascinamento, in luogo dell’indennità fondamentale spettante. Al riguardo, il militare che passa da una ad altra condizione di impiego operativo con perdita dell’indennità di maggiore importo potrà optare, se più favorevole, per l’operativa di base più il trascinamento. Tale opzione per il trattamento più favorevole può essere esercitata anche in costanza di percezione dell’operativa spettante;
- Modalità di aggiornamento dei periodi: “il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni e di ogni altro beneficio di legge”.
Pertanto, con riferimento al meccanismo in esame, vige il principio della “dinamicità del calcolo”; ne consegue che al personale, già percettore del trascinamento in quanto più favorevole all’atto della modifica di impiego, devono essere aggiornate le percentuali spettanti sia per la maturazione dei periodi successivi sia per quelli già in godimento.
In particolare, si precisa che il computo deve essere riferito all’anno (parere C.d.S. sezione III n. 264/2008 del 23 settembre 2008) e le frazioni di anno, anche correlate a servizi prestati in condizioni operative diverse, possono cumularsi tra loro.
Come rendere operativo il trascinamento
Per rendere la norma che stabilisce il trascinamento operativo, occorre tenere a mente alcuni elementi fondamentali:
- Il periodo massimo da poter riconoscere è pari a 20 anni;
- Il periodo utile ai fini del computo è pari ad 1 anno;
- In presenza di più tipologie di indennità operative fondamentali il calcolo deve privilegiare le misure più favorevoli;
- Per i servizi prestati in condizioni operative diverse, le frazioni inferiori all’anno sono cumulabili fino al raggiungimento dell’anno;
- La condizione più favorevole da prendere in esame all’atto del passaggio da una ad altra condizione di impiego è quella determinata anche dal rapporto dell’indennità al netto degli oneri fiscali (es. aeronavigazione, volo, imbarco esenti al 50%);
- Con cadenza annuale si dovrà aggiornare la situazione successiva al passaggio da una ad altra condizione di impiego (la permanenza in un reparto con riconoscimento di una indennità operativa fondamentale comporta la maturazione di un ulteriore anno ai fini del trascinamento, con incremento della relativa percentuale di maggiorazione).
Modalità di computo delle percentuali
Per quanto riguarda la modalità di computo delle percentuali, la percentuale di maggiorazione spettante a titolo di trascinamento è:
- Per le indennità fondamentali pari ad un ventesimo della differenza tra l’importo dell’indennità fondamentale alla quale si riferisce e l’indennità operativa di base, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione della relativa indennità;
- Per le indennità supplementari connesse al volo (art.13, legge n. 78/1983 e art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 163/2002), pari ad un ventesimo dell’importo dell’indennità alla quale si riferisce, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione della relativa indennità.
Indennità e maggiorazioni
A seconda dell’indennità percepita varia il calcolo della maggiorazione, vale a dire:
- Indennità di impiego operativo per reparti di campagna è del 140% dell’impiego operativo di base e la percentuale di trascinamento è dell’1% annuo;
- Indennità di supercampagna è stata elevata dal 135% al 150%; parimenti la percentuale di trascinamento è passata dall’1,75% al 2,50%
- Personale inquadrato in contingenti impiegati in missioni internazionali: periodi con percezione dell’indennità operativa al 185% comportano un riconoscimento ai fini del trascinamento del 4,25%;
- Indennità di imbarco: la maggiorazione dell’indennità di imbarco per navi da superficie è al 183%; la percentuale di trascinamento è del 4,15%. la percentuale di imbarco per i sommergibili è pari al 233% con un trascinamento del 6,65% e per le navi impiegate dal Comforpat è pari al 190% con un trascinamento del 4,50%;
- Indennità per il controllo dello spazio aereo: per il primo livello di abilitazione è 155%, per il secondo livello è del 170% per il terzo livello è 185% sull’indennità di impiego operativo di base. La percentuale di trascinamento è stata elevata all’1,75% (primo livello), al 2,50% (secondo livello), al 4,25% (terzo livello);
- Indennità di aeronavigazione per paracadutisti: tale indennità è del 190% dell’operativa di base; la percentuale di trascinamento è modificata al 4,50%, da applicare anche per il periodo pregresso;
- Indennità di volo per equipaggi fissi: tale indennità è fissata al 170% dell’operativa di base; la percentuale di trascinamento, pertanto, è pari al 2,50% da applicare anche per i periodi pregressi.
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