Forze armate e Polizia: cos’è la pensione privilegiata, a chi spetta e come calcolare l’importo

Forze armate e Polizia: cos'è la pensione privilegiata, a chi spetta e come calcolare l'importo

La guida completa alla pensione privilegiata.

Il personale delle Forze armate e di Polizia a cui viene riconosciuta la causa di servizio ha diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.

Se del primo aspetto ne abbiamo già trattato, ora ci soffermeremo per capire meglio cos’è la pensione privilegiata, a chi spetta e come calcolarla.

L’Usif (Unione sindacale italiana finanzieri) ha dato alcune indicazioni, tramite nota stampa, rispondendo ai quesisti più frequenti che il personale militare si domanda.

La pensione privilegiata è il trattamento economico a carattere continuativo che ha lo scopo di risarcire il dipendente dello Stato, in questo caso appartenente alle Forze armate e di Polizia, per le menomazioni dell’integrità fisica personale di natura inabilitante e dipendenti da fatti di servizio, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro e dall’entità della contribuzione versata.

L’infermità che dà diritto alla pensione privilegiata deve intendersi non più suscettibile di miglioramento. In caso contrario, al dipendente viene concesso un assegno di misura pari alla pensione privilegiata determinata riguardo alla categoria riconosciuta e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario al miglioramento.

Pensione privilegiata Forze armate e Polizia: cos’è

In apertura del pezzo vi abbiamo anticipato che la pensione privilegiata altro non è che un trattamento economico continuativo che viene riconosciuto al dipendente statale in seguito alle menomazioni fisiche collegate a fatti accaduti in servizio e le suddette menomazioni dell’integrità fisica devono avere carattere inabilitante.

Tuttavia, occorre fare un distinguo tra:

  1. Pensioni privilegiate ordinarie civili e militari;
  2. Pensioni privilegiate dei militari di leva.

Nel primo caso, vengono riconosciute per infermità o lesioni dal servizio reso, e sono sostanzialmente pensioni d’invalidità lavorativa e generalmente non sono soggette ad imposizione fiscale.

Nel secondo, invece, le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie al pari delle pensioni di guerra e come tali esenti da imposizione fiscale.

A chi spetta e da quando parte

La pensione privilegiata spetta a tutti coloro i quali vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio e a chi, in seguito alla cessazione del servizio, chiede la concessione del trattamento in parola.

La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo e dal congedo, sempre che la domanda sia stata presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio.

Qualora la domanda venga presentata oltre il suddetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati.

I familiari secondo l’ordine e in percentuali espressamente previste dalla legge hanno diritto alla reversibilità della pensione privilegiata.

Se subentra l’aggravamento?

In caso di peggioramento, si può richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità oggetto di pensione privilegiata o per quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma fino ad allora non ritenuta invalidante.

La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia la presentazione un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Come calcolare l’importo

I destinatari della pensione privilegiata possono essere divisi in:

  • Decimalisti: personale che, dopo aver maturato la pensione normale, ha diritto alla pensione privilegiata per infermità permanentemente invalidanti non suscettibili di miglioramento già riconosciute dipendenti da causa di servizio;
  • Percentualisti: personale che, prima di aver maturato il diritto alla pensione normale, ha contratto infermità o lesioni, sempre per causa di servizio, permanentemente invalidanti e non suscettibili di miglioramento;
  • Tabellari: personale che, durante il servizio di leva ovvero quello volontario in ferma prolungata, ha contratto, per causa di servizio, infermità o lesioni permanentemente invalidanti e non suscettibili di miglioramento.

I decimalisti e i percentualisti rappresentano il personale di carriera e la pensione privilegiata viene soggetta ad imposizione fiscale essendo considerata di natura reddituale.

Nella fattispecie dei tabellari (militari di leva) l’emolumento non viene tassato, essendo considerato di natura non reddituale ma risarcitoria in base ad una sentenza della Corte costituzionale.

I decimalisti hanno diritto ad una pensione privilegiata che incrementa del 10% la nomale pensione percepita.

Ai percentualisti spetta una pensione privilegiata pari ad una percentuale della base pensionabile in relazione alla categoria di invalidità (da 100 % per la 1ª categoria a 30% per l’8ª categoria).

Ai tabellari spetta una pensione privilegiata secondo quanto stabilito da apposite tabelle, aggiornate negli importi ogni anno sulla base delle variazioni ISTAT ed in rapporto alla gravità della menomazione subita.

Come ottenere la reversibilità

Il familiare superstite di dipendente pubblico deceduto in attività di servizio o in quiescenza, qualora il decesso sia riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute come tali, puoi presentare apposita domanda per ottenere la reversibilità. La richiesta va presentata completa di tutta la documentazione necessaria.

Nel caso di minori di età, la richiesta deve essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale. L’erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venire meno delle condizioni richieste dalla legge.

Pensione privilegiata ed equo indennizzo si possono cumulare?

Sì, è possibile cumulare il beneficio dell’equo indennizzo col trattamento di pensione privilegiata ordinaria per la stessa infermità. In tal caso l’importo sarà ridotto del 50%.

La riduzione del 50% dell’importo, invece, non è prevista nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio del decesso.

Altri benefici economici

Coloro i quali sono titolari di una pensione privilegiata possono beneficare di ulteriori incentivi economici, quali:

  • Indennità integrativa speciale: assegno accessorio previsto esclusivamente per i titolari di pensione privilegiata tabellare (militari di leva) e soggetta ad una articolata casistica. Per tutti gli altri (decimalisti e percentualisti) il problema non si pone dal momento che dal 1995 tale indennità è entrata a far parte della retribuzione pensionabile;
  • Assegno di incollocabilità: attribuito ai titolari di pensione privilegiata a seguito di infermità dalla 2ª all’8ª categoria e di età inferiore ai 65 anni che siano riconosciuti non inseribili nel mondo lavorativo a causa della natura e del grado della loro invalidità (in genere malattie neuropsichiche o di natura infettiva/tubercolare).

Cos’è l’indennità speciale una tantum per le Forze di Polizia

Gli appartenenti alle Forze di Polizia, in caso di infermità che non comportino l’inidoneità assoluta di cui al D.P.R. 738/1981, in luogo dell’equo indennizzo possono chiedere l’indennità speciale “una tantum” pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.

Si tratta di un’indennità riconosciuta quando le lesioni o le infermità riscontrate sono di natura più lieve rispetto a quelle che danno diritto all’attribuzione della pensione privilegiata o dell’assegno rinnovabile (che invece risultano ascritte alla Tabella A allegata al predetto DPR 915/1978).

L’indennità viene riconosciuta a prescindere dal servizio maturato ai fini del trattamento di quiescenza. Il trattamento è cumulabile con eventuali ulteriori trattamenti pensionistici (ordinari o di privilegio) oltre che con l’equo indennizzo.

L’indennità, se il beneficiario non è titolare di altro trattamento pensionistico (di privilegio o ordinario), è pari a una o più annualità della pensione privilegiata di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica riconosciuta dal giudizio della Commissione Medico Ospedaliera.

Se dal verbale le menomazioni che danno diritto all’indennità sono più di una, il trattamento spettante è determinato in base alla somma delle annualità riconosciute per ciascuna menomazione, fermo restando il limite massimo del trattamento pari a cinque annualità.

Se il beneficiario risulta titolare di altro trattamento pensionistico di privilegio o di pensione ordinaria l’indennità viene determinata in misura tale da non superare il trattamento complessivo che sarebbe spettato all’invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all’8ª categoria della tabella A. Le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono pienamente cumulabili tra loro.

Quando e dove fare domanda

La domanda di pensione privilegiata può essere inoltrata dal giorno successivo alla cessazione dal servizio e comunque entro due anni dalla cessazione stessa.

Nel caso in cui l’infermità non sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio la domanda va comunque presentata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (elevato a 10 anni per invalidità derivanti da parkinsonismo o da malattie a eziopatogenesi non definita).

La giurisprudenza, in virtù del principio di imprescrittibilità̀ del diritto a pensione di cui all’art. 5 DPR n. 1092/1973, ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere inoltrata senza alcun limite di temporale, a condizione che sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro.

La domanda può essere presentata all’Amministrazione di appartenenza presso il Comando Regionale competente dove l’interessato presta servizio.