Forze armate: cos’è la riliquidazione e ultimi sviluppi normativi

Forze armate: cos'è la riliquidazione e ultimi sviluppi normativi

Il personale richiamato in servizio a domanda senza oneri o senza assegni dall’ausiliaria ha diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio.

La Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021 , “Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria”, fornisce indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale delle Forze armate richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell’Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.

Precedentemente, con un messaggio del 2015, n. 6292, l’Inps aveva già chiarito che il servizio prestato dal personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” o senza assegni, è da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

Successivamente, con messaggio n. 341/2018, l’Istituto di previdenza, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e modificando la precedente impostazione, aveva fornito indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni.

Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel fornire riscontro alla richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.

Riliquidazione: di cosa si tratta e a chi spetta

La riliquidazione è la nuova liquidazione di un trattamento previdenziale che, in questo caso, avviene sulla base del servizio prestato dal personale delle Forze armate che viene richiamato in servizio a domanda “senza oneri” o senza assegni dall’ausiliaria.

Il suddetto periodo di lavoro va inserito nel calcolo dell’indennità di buonuscita, aumentandone così l’importo e avendo degli effetti positivi ai fini del riconteggio del TFS (Trattamento di Fine Servizio).

Il richiamo in servizio nel quadro normativo

Come si legge sul sito dell’Inps, alla Circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, il richiamo in servizio senza oneri, o senza assegni, trova la sua fonte normativa nell’articolo 52, comma 1, e nell’articolo 100, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.

Tale Regio decreto (successivamente abrogato dall’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui contenuto è stato reiterato nel codice dell’Ordinamento militare) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.

La disciplina sul richiamo è inserita negli articoli 986 e 1876 del decreto legislativo n. 66/2010. È proprio l’art. 986 a disciplinare le varie tipologie di richiamo in servizio, con riferimento anche al richiamo senza assegni:

“il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata” e che “il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale”.

Riliquidazione: adempimenti operativi

Tali disposizioni vengono applicate a tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.

Sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, le Strutture territoriali dovranno mettere in atto tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo è rappresentata dal trattamento economico composto dalle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

Riliquidazione: posizione assicurativa e contributi

Ancora l’Inps spiega due punti importanti: la sistemazione della posizione assicurativa e gli aspetti contributivi.

Per quanto riguarda il contributo previdenziale del 9,60%, questi deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.

Come compilare la ListaPosPA

Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, si dovrà continuare a trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici “Tipo Impiego” già in uso: “40 Ausiliaria Ufficiali” e “41 Ausiliaria Sottufficiali”, valorizzando in questo caso anche gli elementi e della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS.

In particolare, nell’elemento “Imponibile” dovrà essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all’80% delle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell’elemento “Contributo” andrà indicato l’importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile.