Luca Restivo - 13 dicembre 2022
Forze armate, cessazione effetti sanzioni disciplinari: come fare richiesta
La circolare PERSOMIL spiega le procedure per richiedere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.
La Direzione Generale del Personale militare (PERSOMIL) ha diramato una nuova circolare nella quale sono indicate le procedure per la richiesta di cessazioni delle sanzioni disciplinari di Corpo.
Le nuove disposizioni nascono dalla volontà di snellire le procedure e contrarre i tempi di trattazione dei procedimenti, incrementando i relativi provvedimenti finali e coniugando le esigenze del personale con quelle organizzative dell’Istituzione Militare.
La circolare PERSOMIL muove dall’articolo 1369 del COM (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) dove sono stati sanciti i principi per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di Corpo sui militari.
“I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo”.
Entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza, il Ministro decide se accogliere o meno la richiesta. In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Non ci resta che capire quali sono le procedure per la richiesta di cancellazione dalla documentazione personale delle sanzioni disciplinari.
Cessazione effetti sanzioni disciplinari militari: chi riguarda
Le disposizioni contenute nella circolare PERSOMIL vengono applicate a tutto il personale militare in servizio, ad accezione degli appartenenti al ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1369 esclude ogni efficacia retroattiva dell’istituto il quale, pertanto, opera con effetto ex nunc.
In altri termini, gli effetti prodotti nel passato dalle sanzioni successivamente eliminate dalla documentazione personale rimangono pienamente validi; e i provvedimenti di cui si può chiedere la cessazione degli effetti sono le sanzioni disciplinari di corpo inflitte a decorrere dal 1° gennaio 1980, in quanto per quelle precedenti a tale data è intervenuto il condono di cui alla Legge 20 maggio 1986, n. 198.
Cessazione effetti sanzioni disciplinari militari: l’istanza
L’istanza può essere presentata dopo due anni di buona condotta dalla data di comunicazione all’interessato dell’ultima sanzione, comprese eventuali sanzioni disciplinari di stato. La data di comunicazione dell’ultima sanzione costituisce il giorno iniziale di decorrenza dei due anni e, pertanto, quest’ultimo deve essere escluso dal computo.
Il servizio dei due anni deve essere effettivamente prestato e l’accertamento deve essere effettuato dall’Ente che istruisce l’istanza e deve risultato dallo specchio riepilogativo e dal parere del Comandante di Corpo e dell’Autorità gerarchica a questi sovraordinata.
Cessazione effetti sanzioni disciplinari militari: come avviare la procedura
L’istanza, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore Generale per il Personale Militare. L’Ente dove presta servizio il richiedente provvederà a:
- Istruire la pratica, corredando l’istanza esclusivamente con il parere espresso dal Comandante di Corpo e con la documentazione indicata;
- Inviare la pratica, per competenza, all’Autorità gerarchica immediatamente superiore, la quale esprimerà parere in merito e provvederà a inviarla per via telematica (persomil@postacert.difesa.it) alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 3^ Divisione.
All’istanza presentata dall’interessato dovranno essere allegati:
- Copia del frontespizio matricolare;
- Specchio riepilogativo dei provvedimenti disciplinari di corpo e di stato inflitti (fac-simile in Allegato “C”), corrispondenti a quelli risultanti dalla documentazione personale ed elencati in ordine cronologico;
- Specchio riepilogativo e rapporto sintetico ad integrazione dello stesso (fac-simile in Allegato “D”) relativo a: qualifiche riportate durante gli ultimi dieci anni di servizio. Al riguardo, si precisa che è necessario compilare il rapporto sintetico nel caso in cui, all’atto della presentazione dell’istanza, per i due anni di servizio effettivamente prestato dalla data della comunicazione dell’ultima sanzione, siano stati redatti solo in parte i relativi documenti caratteristici, poiché non ricorrevano i motivi di formazione degli stessi;
- Eventuali precedenti analoghe istanze presentate dall’interessato e connesse Determinazioni Ministeriali (allegare la relativa documentazione);
- Eventuali pendenze penali, disciplinari o amministrative (allegare la relativa documentazione);
- Eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi pendenti, proposti avverse sanzioni disciplinari (allegare la relativa documentazione);
- Eventuali encomi, elogi e altre ricompense conferite ai sensi dell’articolo 1462 e ss. del C.O.M.;
- Pareri motivati delle competenti Autorità gerarchiche (fac-simile in Allegati “E” ed “F”). Al riguardo, come detto, i pareri devono essere espressi dal Comandante di Corpo e dall’Autorità gerarchica a questi sovraordinata, significando che tali giudizi devono essere formulati da persone distinte.
Solo le Autorità militari di Vertice o gli Alti Comandanti possono delegare, con atto formale, la formulazione dei pareri di competenza ad altra Autorità militare posta alle proprie dipendenze, purché di grado non inferiore a quello dei Comandanti che si esprimono sull’istanza del militare.
Va precisato che sono chiamate a esprimersi soltanto Autorità militari. Pertanto, ove il richiedente sia posto alle dipendenze di un’Autorità civile, anche a livello superiore, i pareri saranno espressi soltanto dalle Autorità militari che risultino sulla linea gerarchica.
Cessazione effetti sanzioni disciplinari militari: iter
Una volta presentata la documentazione dell’istanza, verranno formulati i pareri dal Comandante di Corpo e infine sarà il I Reparto - 3° Divisione della Direzione Centrale PERSOMIL a provvedere a predisporre il provvedimento finale.
Qualora l’istanza non dovesse essere accolta, verrà inviato un preavviso di rigetto e l’Ente di appartenenza dell’istante dovrà provvedere a notificarlo all’interessato che avrà tempo dieci giorni per presentare le proprie osservazioni.
Argomenti correlati: Esercito italiano
"Salviamo la Marina Militare", partire dell’organico e dal rinnovo di contratto
La rivoluzione del generale Masiello, l’Esercito si deve preparare alle ipotesi peggiori
Rinnovo di contratto, come cambia il compenso forfettario di guardia
Rinnovo di contratto Forze Armate e di Polizia, quanto (e quando) aumentano gli stipendi