Luca Restivo - 4 ottobre 2022
Forze armate, astensione da lavoro per malattia figlio: cosa c’è da sapere
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Il militare genitore può beneficiare del diritto di astensione dal lavoro per badare al figlio malato.
Il militare genitore di un figlio malato può assentarsi dal servizio e costituire così l’altro genitore lavoratore titolare dello stesso diritto.
È quanto si apprende dalle FAQ del Ministero della Difesa che mettono in evidenza come comportarsi nei casi in cui serva assentarsi da lavoro per cause di forza maggiore e godere del diritto di astensione dal lavoro per prendersi cura del bambino, a patto che questi abbia non più di 8 anni.
Ecco nello specifico tutte le informazioni necessarie riguardo al beneficio e come viene commisurata la retribuzione nei giorni di assenza da lavoro.
Astensione dal servizio per malattia figlio: cosa c’è da sapere
Come dicevamo in apertura, il personale delle Forze armate che è genitore può astenersi dal servizio per prendersi cura del figlio malato e sostituire l’altro genitore lavoratore che beneficia dello stesso diritto.
Per godere del beneficio è necessario che il bambino abbia un’età entro i primi otto anni di vita. Nella fattispecie:
- Nei primi 3 anni di età del bambino, per tutto il periodo della malattia;
- Tra i 3 e gli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Astensione dal servizio per malattia figlio: retribuzione
Per i periodi di astensione dal servizio per malattia del figlio non è corrisposta alcuna retribuzione, fatto salvo per i cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio.
Durante tale periodo di cinque giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità legate all’effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Nel caso in cui entrambi i genitori sono militari, i cinque giorni retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre. La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.
È importante sottolineare che l’assenza dal servizio non riduce il periodo di licenza ordinaria e l’importo della tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
Permessi malattia figlio: come funziona con l’adozione o l’affidamento
Le stesse regole valgono anche nei casi di adozione o affidamento. Infatti, entrambi i genitori, in alternanza, possono assentarsi dal lavoro durante la malattia del figlio. Nello specifico:
- Fino a 6 anni di età del bambino per tutto il periodo della malattia;
- Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- Per i minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Da sottolineare che le situazioni di affidamento o collocazione temporanei (legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
I giorni di assenza sono giustificati?
I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati da apposita licenza straordinaria, che viene concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale beneficio.
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