Filmare o fotografare le Forze dell’Ordine è reato? Ecco cosa dice la legge

Filmare o fotografare le Forze dell'Ordine è reato? Ecco cosa dice la legge

Chi riprende o fotografa le Forze dell’Ordine e diffonde tutto sui social, senza permesso, rischia fino a 5 anni di carcere.

Filmare o fotografare le Forze dell’Ordine è reato? Spesso quando si tende a riprendere o immortale immagini con lo smartphone che ritraggono poliziotti, carabinieri o militari non ci poniamo questa domanda e non teniamo conto che fotografarli o girare loro un video senza il loro consenso è una violazione della privacy a tutti gli effetti.

Sebbene non ci sia una legge che norma la diffusione delle registrazioni, chi filma o fotografa è comunque tenuto a rispettare le garanzie delle persone coinvolte e dovrebbe, quantomeno, chiedere il permesso prima di farlo, se non altro per evitare che le riprese compromettano la riservatezza e l’incolumità degli agenti o dei militari.

Durante gli anni della pandemia, hanno fatto il giro del web e sui social network tanti video che ritraevano controlli di sicurezza fatti proprio dagli agenti delle Forze dell’Ordine per accertare che le disposizioni anti-Covid venissero rispettate e, in tempi più recenti, quelli di agenti impegnati a garantire la sicurezza durante le proteste contro il Green Pass.

A questo punto viene da chiedersi se sia lecito filmare o fotografare e poi diffondere immagini delle Forze dell’Ordine mentre sono in servizio? Chi lo fa cosa rischia?

Riprendere o fotografare le Forze dell’Ordine è reato?

La legge italiana non ha una norma per ciò che riguarda la ripresa, mentre è vietata la diffusione sui social. Infatti, in linea generale non c’è un divieto di riprendere, registrare audio o fotografare Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza mentre sono impegnati nel loro lavoro. Lo si può fare, ma entro certi limiti. Quali?

Vi sono infatti degli argini alla divulgazione delle immagini e circa la protezione dei dati personali.

A questo proposito, con la nota 14755 del 5 giugno 2012, il Garante per la Privacy ha stabilito che funzionari pubblici e pubblici ufficiali (incluse le Forze di Polizia presenti in manifestazioni o eventi pubblici o impegnate in operazioni di controllo) possono essere filmati e fotografati a meno che non sia stato espressamente vietato dall’Autorità pubblica con un provvedimento amministrativo (ad esempio, per un’attività soggetta a segreto istruttorio).

Quindi, stando alla legge, è possibile filmare le Forze dell’Ordine mentre svolgono il loro lavoro o mentre procedono ad un controllo/perquisizione nel domicilio privato di chi effettua la ripresa. Se, invece, si tratta di un’abitazione altrui, senza il consenso del proprietario di casa, la ripresa non sarà lecita.

È perfettamente legale riprendere in video o fotografare un agente che abusa del proprio potere utilizzando il materiale (foto, audio, video) per produrlo in giudizio, in tribunale, per incriminare l’autore di un reato o difendersi da una falsa accusa. Insomma, è lecito tutelare i propri diritti quando c’è di mezzo un reato senza doversi preoccupare di oscurare il volto dell’agente ripreso.

Diffusione dei video e consenso Forze dell’Ordine

Va precisato però che non si possono utilizzare le riprese come si vuole. Un conto è in sede giudiziaria come prova per difendersi, un’altra è divulgare pubblicamente foto, video e audio di agenti delle Forze dell’Ordine in maniera indiscriminata senza offuscare o sfocare i volti.

Non lo si può fare per il semplice fatto che entra in gioco la tutela della privacy. Anche per le Forze dell’Ordine, come per i cittadini comuni, si applicano le leggi sulla privacy. Chi ha intenzione di pubblicare un filmato deve escludere/censurare i tratti distintivi dell’agente ripreso e basterà oscurare il volto e rendere la voce irriconoscibile.

Perché gli organi di stampa diffondono le immagini delle Forze dell’Ordine?

La diffusione di una foto o di un filmato in tv, sui giornali online, sulla carta stampata che ritrae le Forze dell’Ordine è lecito poiché si entra nella sfera protetta dal diritto di cronaca.

Se lo scopo è divulgare una notizia rilevante e di interesse pubblico, senza ledere la dignità e il decoro dei soggetti ripresi, allora la diffusione si può fare, purché si evitino di mostrare dettagli che non aggiungono nulla al senso della notizia diffusa e si rispettino i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.

Riprendere le Forze dell’Ordine: cosa si rischia

Se la diffusione delle immagini o video che ritraggono le Forze dell’Ordine esulano dal diritto di cronaca, sarà il giudice a valutare la presenza di eventuali violazioni del trattamento dei dati personali (art. 167 del codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) o altre trasgressioni di natura civile o penale.

La persona ripresa che si sente offesa dalle immagini o video divulgati può denunciare il fatto e tentare le vie giudiziarie: dovrà dimostrare che il materiale è realmente diffamatorio o dannoso. Spetterà al giudice valutare l’eventuale reato commesso (ad esempio, diffamazione) per determinare la pena ed eventuali risarcimenti.

In tal caso, un cittadino decide di fotografare, registrare o filmare un agente in una circostanza espressamente vietata dall’Autorità pubblica commette il reato di “rivelazione di segreto di Stato” (art. 261 c.p.) punito con la reclusione fino a 5 anni. Infatti, chi rivela o tenta di rivelare informazioni segrete o notizie non divulgabili mette a rischio la sicurezza pubblica.

Si incorre nel reato di violazione della privacy e intralcio alle Forze dell’Ordine se si riprende o fotografa un operatore della Polizia Locale mentre redige una multa ai nostri danni.

A questo proposito, le regole del GDPR (il nuovo regolamento europeo sulla privacy) sono particolarmente rigide e le sanzioni più severe rispetto al passato.

Insomma, riprendere un poliziotto mentre fa una multa, un interrogatorio o un’ispezione è un illecito penale. Non sarebbe tale se gli agenti dessero il loro consenso ad essere ripresi o se venisse ripreso un grave abuso di pubblico interesse oppure se volti, voci e dati personali degli agenti venissero oscurati, censurati.

Gli agenti possono filmare operazioni o controlli?

Ribaltiamo la domanda. Il sito piùsicurezza.com inverte il quesito: se è un polizotto a riprendere con il proprio cellulare la scena di un uomo che viene arrestato e poi condivide il contenuto su WhatsApp rischia qualcosa?

Il caso in questione è accaduto il 20 marzo del 2019. L’uomo oggetto di ripresa ha denunciato al Garante per la Privacy il fatto e l’Authority ha condannato il Ministero dell’Interno per violazione delle norme sulla privacy.

Il provvedimento 236/2020 del Garante Privacy stabilisce che il pagamento del risarcimento dei danni spetta al titolare del trattamento dei dati ovvero al Comune (per atto commessi dalla Polizia municipale) o al Ministero dell’Interno (se la violazione della privacy fa capo alla Polizia di Stato). A livello penale ne risponde l’agente che ha immortalato la scena.

Il rispetto deve essere reciproco e un poliziotto o un carabiniere non può filmare le attività svolte nei confronti di un cittadino riprendendo il suo volto. Non può filmare controlli ed operazioni così come non può farlo il privato cittadino nei confronti dell’agente delle Forze dell’Ordine.

La Polizia può realizzare filmati esclusivamente per finalità istituzionali (acquisire prove di un delitto, conservare traccia degli interrogatori), non per scopi diversi come la semplice curiosità, e non può assolutamente condividere questo genere di video sui social network.