È sempre legale consultare la Banca dati della Polizia di Stato?

È sempre legale consultare la Banca dati della Polizia di Stato?

Ci sono dei casi in cui si commette il reato di accesso abusivo se si consulta la banca dati della Polizia di Stato.

È sempre legale consultare la Banca dati della Polizia di Stato? La Banca dati della Polizia di Stato è un gigantesco archivio dove sono contenute tutte le informazioni acquisiste dalle Forze di Polizia nel corso delle attività amministrative, di prevenzione o repressione dei reati.

Grazie al CED-SDI (Centro di Elaborazione Dati - Sistema Informatico Interforze), il personale deputato della Polizia di Stato può effettuare le opportune ricerche e reperire nel più breve tempo possibile informazioni che servono.

La Legge n. 121 del 1981 obbliga tutto il personale della Polizia a far confluire nel CED, in tempi rapidi e in forma sintetica, qualsiasi tipo di informazione su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia su:

  • Notizie relative ad attività di vigilanza e controllo

    (su strade, mari, locali, bar, esercizi pubblici, ecc.);

  • Notizie derivanti da sentenze o procedimenti giudiziari;
  • Notizie desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini del tribunale o della Procura della Repubblica. Ad esempio, un arresto in flagranza.

Se i cittadini possono fare espressa richiesta per sapere se i propri dati sono contenuti nel CED (qui Forze di Polizia: come fare per sapere se nella banca dati ci sono dati che ci riguardano), le Forze dell’Ordine non sempre possono accedere al CED, dove sono contenuti tutti i precedenti dei cittadini.

Quali informazioni ci sono nel CED?

Nel Centro di Elaborazioni Dati confluiscono tutte le informazioni relative ai cittadini che vengono acquisite nel corso di attività amministrative, di prevenzione o di repressione dei reati.

Il CED è la banca dati a disposizione delle Forze dell’Ordine per reperire le notizie che servono.

Nel CED vi sono:

  • Precedenti penali veri e propri (sentenze penali di condanna irrevocabili);
  • Denunce sporte;
  • Indagini e procedimenti in corso;
  • Violazioni di legge di tipo amministrativo come infrazioni del Codice della Strada, della normativa urbanistica e locale ecc.

Nel corso di un controllo stradale di routine, il poliziotto può verificare “i precedenti” della persona fermata alla guida, proprio entrando nel CED.

Ad aggiornare la banca dati della Polizia di Stato sono le Forze dell’Ordine che inseriscono informazioni nuove, cancellano o modificano quelle non più attuali.

Da chi può essere consultato il CED?

Il CED può essere consultato dal personale delle Forze dell’Ordine, anche da quello che non ha partecipato direttamente all’inserimento delle informazioni nella banca dati. Va precisato però che la consultazione richiedere delle procedure.

Innanzitutto, ad effettuare l’accesso è solo il personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile, previa abilitazione di un apposito profilo, diversificato a seconda delle informazioni che occorre apprendere, in ragione delle mansioni da svolgere, avuto riguardo anche all’incarico ricoperto in seno alla propria forza di polizia.

La banca dati si può consultare quando si ha la necessità, per ragioni di indagini o di verifiche, di avere accesso alle informazioni, che non sono libere, ma subordinate al ricorrere di specifiche esigenze.

Se una persona chiede il rilascio del porto d’armi, la Questura dovrà verificare che il richiedente non sia un pregiudicato o non abbia procedimenti penali pendenti.

È sempre legale accedere al CED?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 47323 del 14 dicembre 2022 ha stabilito quando si commette un reato nel consultare la banca dati della Polizia di Stato. Quindi, non è sempre legale l’accesso al CED.

Il reato che si commette è quello di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e si verifica quando un carabiniere o un poliziotto consulta la banca dati delle Forze dell’Ordine per effettuare delle interrogazioni non autorizzare e per fini che non sono istituzionali.

Come riporta laleggepertutti.it, per la Suprema Corte, infatti, è illecita la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pur essendo abilitato, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l’accesso è consentito.

La banca dati della Polizia di Stato contiene informazioni riservate che non possono essere comunicate, infatti, il divieto è imposto dalla legge.

In sintesi: se il carabiniere o il poliziotto accede alla banca dati CED con scopi diversi da quelli istituzionali commette il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

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