È reato registrare una telefonata?

È reato registrare una telefonata?

Cosa si rischia a registrare una telefonata? Quando si configura il reato e quando no. Tutto quello che c’è da sapere.

È reato registrare una telefonata? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la legge non pone alcun vincolo alla registrazione di una telefonata. In poche parole: chi registra una chiamata o una videochiamata non commette alcun reato.

Per la legge, infatti, registrare una chiamata di nascosto non rientra nel reato di violazione della privacy, dal momento che si tratta della registrazione di un contenuto già noto ed immagazzinato nella memoria di chi ascolta.

Non rappresenta reato, e quindi è legale, utilizzare la chiamata registrata per denunciare qualcuno alle autorità competenti.

In sede giudiziaria il materiale raccolto può avere un differente utilizzo:

  • In sede penale: una registrazione ottenuta lecitamente costituisce un elemento di prova documentale. Sarà il giudice competente a valutarne l’attendibilità considerate le circostanze in cui è avvenuta tale registrazione e la genuinità delle dichiarazioni stesse;
  • In sede civile: invece la registrazione è una vera e propria prova precostituita, efficace sino al disconoscimento da parte della persona che è stata registrata. Per poterla disconoscere, però, la persona accusata deve produrre a sua volta elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà dei fatti e quella riprodotta.

Si rischiano multe e sanzioni se si divulga, pubblica e condivide con altre persone il contenuto della chiamata registrata ad insaputa dell’interlocutore. In questo caso lo scopo diffamatorio costituisce reato.

Vediamo nello specifico cosa dice la legge per quel che riguarda la registrazione di chiamate private, di lavoro o videoconferenze.

Registrare chiamate di nascosto: è legale?

A seconda che ci sia o meno il consenso dell’altra persona, per la legge registrare una chiamata di nascosto non rappresenta un reato, e quindi è legale.

Chi parla al telefono si pone già nel rischio consapevole di essere registrato e quindi non serve il suo consenso. Sul tema si è espressa più volte la Corte di Cassazione che ha precisato che la conversazione è parte del nostro bagaglio di conoscenze e la sua registrazione non viola la privacy altrui, ma serve a “trasformare” in un file audio o video quello che è stato memorizzato da chi ascolta.

Questo comportamento è legale solo se l’altra persona che registra partecipa alla chiamata, anche senza intervenire e lasciando parlare solo l’altra persona.

In caso contrario, se si registra una chiamata alla quale non si è partecipato, si configura il reato di “Interferenza illecita nella vita privata altrui”.

Su questo punto, l’articolo 615 bis del Codice penale è categorico:

“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa, tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

È lecito registrare una videochiamata?

Con i moderni strumenti di comunicazione e anche con lo smart working si utilizzano spesso strumenti per fare videoconferenze o semplici videochiamate ai nostri cari.

Che si tratti di Skype, Zoom ecc. valgono le stesse regole per le chiamate: se si prende parte alla videochiamata o videoconferenza, la registrazione è lecita. In caso contrario, se non si partecipa e si registra, è illegale.

Il reato scatta nel momento in cui si diffonde il materiale registrato a scopo diffamatorio o per arrecare un danno al prossimo.

È possibile registrare telefonate di lavoro?

Anche le telefonate di lavoro possono essere registrate, anche sul telefono aziendale, purché non si usi il contenuto a scopi diffamatori.

Tuttavia, la legge non ammette che vengano registrare con lo smartphone o altri strumenti le conversazioni avvenute in ufficio dato che, in linea generale, non è ammessa la registrazione nei luoghi privati (come prevede l’articolo 615 bis del Codice penale).

Si rischia a far ascoltare la chiamata registrata ad altri?

Se registrare una telefonata, una videoconferenza, una videochiamata è legale, non lo è divulgare il proprio contenuto facendolo ascoltare ad altri o diffondendolo sui social o pubblicandolo su internet.

La diffusione è vietata, a meno che i soggetti coinvolti non siano d’accordo con la sua divulgazione.

Però, c’è un’eccezione. Se la chiamata registrata viene fatta ascoltare alle Forze dell’Ordine, per denunciare un reato o simili, o al giudice nel corso di un processo, in questo caso il reato non c’è.

La chiamata registrata può essere utilizzata come prova per dimostrare il tradimento del coniuge, o un atto illecito compiuto da terzi. In merito, questa eccezione è riconosciuta dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003), allo scopo di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.

Cosa succede se si registrano conversazioni tra persone

Per quanto riguarda la registrazione con cellulare di conversazioni tra persone, la legge pone dei limiti più stringenti:

  • Si possono registrare soltanto le conversazioni avvenute in luoghi all’aperto (quindi non in casa o in ufficio);
  • È vietato diffondere - con qualsiasi mezzo - notizie o immagini registrare in luoghi privati.

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