Cos’è il danno all’immagine e quando chiedere il risarcimento

Cos'è il danno all'immagine e quando chiedere il risarcimento

Il danno all’immagine lede l’identità e la reputazione della persona. Chi pubblica immagini senza consenso va incontro a pesanti sanzioni.

Cos’è il danno all’immagine? Il danno all’immagine, o a volte indicato come danno alla reputazione, si verifica quando c’è diffamazione o altri eventi che recano un fatto grave.

Il diritto all’immagine, che figura tra i diritti della personalità, protegge la persona nei suoi aspetti più importanti ed essenziali.

La nostra Costituzione, agli articoli 2 e 3 si esprime in materia di decoro, pregiudizio, reputazione e onore della persona:

  • Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
  • Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Nel corso degli anni anche la Corte di Cassazione si è espressa sul danno all’immagine con tre sentenze (Cass. n. 8397/2016, n. 20558/2014 e n. 28457/2008) riconoscendo la lesione e la richiesta di risarcimento.

Nei casi in cui l’immagine viene lesa, chi ne è vittima può chiedere il risarcimento del danno subito. Alcuni di questi casi sono da ricercarsi quando l’immagine di una persona viene utilizzata senza il proprio consenso per secondi fini.

Vediamo quando si verifica il danno all’immagine e quando scatta il risarcimento.

Danno all’immagine: quando si verifica

Il danno all’immagine si verifica quando si utilizza l’immagine di una persona senza il suo consenso. Appropriarsi dell’immagine di un altro è vietato dalla legge e non può essere utilizzata per:

  • Pubblicizzare prodotti;
  • Ai fini della cronaca giornalistica;
  • Nei casi in cui le modalità dell’uso configurano casi qualificati dalla legge come reato;
  • Tutti i altri casi in cui l’uso non solo non è autorizzato, ma è anche finalizzato ad ottenere altre finalità (ad esempio, quando la foto viene distorta ed usata per denigrarti o deriderti);
  • Nessuno scopo che non sia preventivamente acconsentito, neanche sui principali canali social come Facebook, LinkedIn o Instagram ecc.

Quando l’utilizzo non è autorizzato ed è finalizzato ad ottenere altri scopi, in quel caso si configura il reato di lesione dell’immagine.

Se l’immagine è stata danneggiata, non solo si dovrà dimostrare che il fatto lesivo in sé è avvenuto, ma anche che da quella lesione ne è scaturita una conseguenza dannosa, dimostrando quale danno è stato causato.

Il danno all’immagine viene utilizzato anche nel diritto alla privacy, che consiste nel non farsi fotografare in relazione ad eventi e contesti della vita personale e familiare.

Danno all’immagine: quando non si verifica

Il danno all’immagine non sussiste quando c’è l’autorizzazione della persona al suo utilizzo o alla pubblicazione.

Serve l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci se il fatto interessa minori o persone incapaci di intendere e di volere, come portatori di handicap mentali.

Vi sono dei casi in cui, sebbene non si ha l’autorizzazione dell’interessato, l’immagine può essere pubblicata senza il suo consenso. È il caso di riproduzione di immagine di persone note, come politici, personaggi famosi ecc.

La notorietà “giustifica” in qualche modo l’atto. Altro caso è quando si pubblicano foto legate a cerimonie di interesse pubblico oppure eventi o fatti che si sono svolti in pubblico.

In questo caso la pubblicazione è consentita a patto che l’esposizione delle immagine non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione e all’onore della persona stessa.

Danno all’immagine professionale

Per immagine professionale si intende l’immagine che la persona costruisce di sé stessa nel suo ambiente lavorativo.

Il danno all’immagine sussiste anche quando viene lesa quella professionale, ovvero sia quando l’uso improprio di un’immagine altrui può arrecare danno sia alla persona che determinare discredito commerciale nel settore lavorativo della stessa.

Danno all’immagine delle società e degli enti

Il diritto all’immagine non riguarda solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, vale a dire quei soggetti che possono agire come persone nella società, potendo vendere o acquistare beni, possederne o stipulare contratti.

Tra queste figurano gli enti della Pubblica amministrazione. In particolare, viene definito danno all’immagine della Pa perché è quel “soggetto giuridico” che subisce la lesione.

Danno all’immagine: a quanto ammonta il risarcimento

La lesione del diritto all’immagine è quando si configura un illecito aquiliano, che consiste in un fatto dannoso ingiusto, come la pubblicazione di foto senza consenso, che merita di essere perseguito anche attraverso la condanna, di chi ha posto in essere l’illecito, al pagamento del risarcimento dei danni.

L’illecito extracontrattuale è quando c’è la violazione di un diritto che avviene al di fuori di un contratto e il soggetto danneggiato può chiedere tutela ai giudici entro il termine di cinque anni dal momento nel quale si verifica l’illecito.

Trattandosi di un reato all’immagine, quindi a un bene non quantificabile, non è semplice monetizzare il risarcimento.

A livello generale quindi non si calcola solo il danno meramente patrimoniale all’immagine, ma anche il danno non patrimoniale, che consiste nell’alienazione da parte della società nei confronti del soggetto rovinato nell’immagine.

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