Visite fiscali Vigili del Fuoco: orari, sanzioni e chiarimenti sul decreto Madia

Visite fiscali Vigili del Fuoco: orari, sanzioni e chiarimenti sul decreto Madia

Il decreto Madia ha modificato la normativa per le visite fiscali; alcune novità si applicano anche per il personale dei Vigili del Fuoco, i quali però non sono gestiti dal Polo Unico INPS.

Visite fiscali, quali regole si applicano per i Vigili del Fuoco? Rispondere a questa domanda è molto importante, così da fare chiarezza su cosa è cambiato effettivamente con l’entrata in vigore del decreto Madia che ha introdotto il Polo Unico INPS affidando all’Istituto anche la gestione delle visite fiscali dei dipendenti pubblici.

Come spiegato dall’INPS nel messaggio 3265/2017 il Polo Unico non ha competenza con il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L’unica eccezione in quest’ultimo caso è rappresentata dal personale volontario dei VV.FF. per il quale l’INPS gestirà i controlli in caso di malattia.

Il fatto che il Polo Unico INPS non abbia alcuna competenza nelle visite fiscali per il personale dei Vigili del Fuoco non significa che per questi non si applichino le altre disposizioni del Decreto Madia. Questo, infatti, ha introdotto alcune regole che valgono per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, tra i quali figurano anche i vigili del fuoco.

È importante fare chiarezza quindi su quali aspetti della nuova normativa valgono per i Vigili del Fuoco e quali sono le novità introdotte nell’ultimo anno in tema di visite fiscali; lo faremo di seguito, dove trovate tutte le informazioni su orari, sanzioni e casi di esonero.

Orari

Partiamo analizzando gli orari delle visite fiscali per i Vigili del Fuoco. Ricordiamo infatti che per avere diritto all’indennità sostitutiva di malattia il lavoratore deve essere reperibile in alcune fasce orarie della giornata, pena una sanzione molto severa (che vedremo di seguito).

I suddetti orari non sono stati modificati dal decreto Madia (dlgs. 206/2017) e di conseguenza differiscono ancora per dipendenti pubblici e privati. Nel caso dei Vigili del Fuoco (e per tutti gli impiegati nella Pubblica Amministrazione) gli orari da rispettare sono i seguenti:

  • 4 ore la mattina, dalle 09:00 alle 13:00;
  • 3 ore il pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.

Questi orari vanno rispettati anche la domenica, nei festivi e nei giorni di riposo se compresi nel periodo della malattia.

C’è poi un’importante novità introdotta dalla riforma Madia e che si applica anche per i Vigili del Fuoco: d’ora in avanti le visite fiscali possono essere ripetute nello stesso periodo di malattia. Quindi l’aver già ricevuto la visita fiscale non vi esonera dall’obbligo di reperibilità, poiché ci potrebbe essere un ulteriore controllo da parte del medico.

Esonero

Il decreto Madia ha introdotto delle novità anche in tema di esonero delle visite fiscali, andando a sostituire quanto stabilito dalla precedente normativa (decreto 206/2009).

Anche queste si applicano a tutti i dipendenti del settore privato e di quello pubblico, nessuno escluso. Per questo motivo ad essere esonerati dal controllo durante la visita fiscale sono coloro che:

  • sono affetti da patologie gravi per le quali sono necessarie terapie salvavita;
  • sono assenti dal lavoro per causa di servizio riconosciuta che però non abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 834/1981, ovvero che rientrano nella Tabella E del medesimo decreto;
  • si trovano in uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Sanzioni

In questo caso il decreto Madia non ha introdotto grosse novità in tema di sanzioni.

Per il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità quindi si applicano le vecchie regole, che comunque sono già molto severe. Nel dettaglio, il mancato rispetto delle regole suddette fa scattare una decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di malattia, del 50% per il periodo residuo.

C’è poi da aggiungere che a seconda dei casi il Comandante del Corpo di appartenenza può comminare una sanzione disciplinare, che - in caso di violazione grave e ripetuta - può comportare anche il licenziamento.

Quali regole non si applicano per i Vigili del Fuoco?

Arrivati a questo punto è importante capire quali delle disposizioni introdotte dal decreto Madia non si applicano ai Vigili del Fuoco e al personale delle Forze Armate e di Polizia.

È l’INPS a specificarlo nel messaggio 3265/2017, nel quale si legge che per i Vigili del Fuoco non si applicano le disposizioni in materia di Polo Unico INPS insieme a quelle previste dall’articolo 55-septies del decreto 165/2001.

Per aspetti legati alla tutela della segretezza e della sicurezza nazionale, infatti, non è possibile utilizzare la certificazione telematica per i Vigili del Fuoco e le Forze Armate e di Polizia e di conseguenza non è possibile per l’INPS disporre visite mediche di controllo d’ufficio, prerogativa del Polo Unico.

Quindi per i Vigili del Fuoco le visite fiscali sono disposte dalle singole amministrazioni e - come si legge nel messaggio INPS 1399/2018 - “il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’INPS per la gestione del Polo Unico”.

Prima di concludere è bene sottolineare che questa potrebbe essere solamente una situazione temporanea, visto che l’INPS - insieme al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - sta valutando la fattibilità di estendere la certificazione telematica anche per il personale che al momento ne è escluso. In tal caso, quindi, anche i Vigili del Fuoco passerebbero sotto la gestione del Polo Unico, come avviene oggi per i volontari del VV.FF.

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