Pensioni militari: le aliquote di rendimento per gli arruolati negli anni ‘80

Pensioni militari: le aliquote di rendimento per gli arruolati negli anni ‘80

Il Governo dà ragione all’Inps: per i militari arruolati dal 1980 al 1995 non si applicano le aliquote di rendimento descritte dall’articolo 54 del DPR 1092/1973.

Per i militari arruolati dal 1980 al 1995 non si applicano le aliquote di rendimento descritte dall’articolo 54 del DPR 1092/1973, bensì quelle previste dall’articolo 44 dello stesso decreto.

A chiudere la questione sorta dopo la pronuncia della Corte dei Conti della Regione Calabria, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un Maresciallo della Guardia di Finanza che ha ottenuto il ricalcolo della pensione secondo regole più vantaggiose, ci ha pensato il sottosegretario del Mise - Dario Galli - il quale rispondendo ad un’interrogazione della Commissione Lavoro del Senato ha confermato l’interpretazione che l’Inps dà dell’articolo 54 del DPR 1092/1973.

Come funziona l’articolo 54

Ricordiamo a tal proposito che l’articolo 54 di questo decreto “attribuisce per il solo personale militare un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile all’articolo 44, prevedendo che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 sia pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Secondo questo articolo, quindi, il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 può vantare dai 15 ai 20 anni di contributi ha diritto al 44% della base pensionabile.

L’interpretazione che l’Inps dà di questa norma è particolarmente restrittiva; secondo l’Istituto di Previdenza, infatti, per beneficiare di questa aliquota di rendimento particolarmente conveniente non bisogna avere meno di 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, ultimo giorno in cui è stato in vigore il sistema retributivo.

Differentemente la Corte dei Conti della Regione Calabria - con la sentenza 12/2018 - ha ritenuto ci fossero gli estremi per un’interpretazione più estensiva dell’articolo 54, riconoscendo il diritto al ricalcolo della pensione per un Maresciallo della Guardia di Finanza che alla data suddetta aveva solamente 10 anni di contributi.

Nel dettaglio, secondo la Corte dei Conti per ogni anno di contributi si applica un aliquota di rendimento del 2,93%, così da poter arrivare - nel caso di 15 anni di contributi - alla base pensionabile del 44% indicata dall’articolo 54. Nel caso di specie, quindi, il maresciallo ha ottenuto il riconoscimento del 29,3% della base pensionabile.

Dopo la sentenza della Corte dei Conti ci si aspettava una presa di posizione da parte dell’amministrazione, così da capire se l’interpretazione corretta è quella data dall’Inps o dai giudici calabresi.

La risposta in merito è arrivata dall’interrogazione della Commissione Lavoro del Senato che ha visto come protagonista il sottosegretario al Mise Dario Galli; risposta che, come anticipato, non piacerà a tutti quei militari arruolati nel periodo che va dal 1980 al 1995 e che quindi alla data del 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di contributi.

Militari arruolati dal 1980 al 1995: quali aliquote di rendimento si applicano

Il sottosegretario Galli si è detto concorde con l’interpretazione data dall’Inps; questo, infatti, ha ricordato che da diversi anni le amministrazioni competenti utilizzano le aliquote di rendimento descritte dall’articolo 44 del DPR 1092/1973 per i militari con meno di 15 anni di contributi, e non quelle previste dall’articolo 54.

Un meccanismo che negli anni è stato sottoposto sia al controllo della Ragioneria dello Stato che della Corte dei Conti e che entrambi “non hanno fatto rilievi”.

Per questo motivo l’Inps continuerà a procedere come ha sempre fatto, ossia applicando l’articolo 44 per gli arruolati dal 1980 al 1995.

A tal proposito è importante capire come funzionano queste aliquote di rendimento, le stesse che tra l’altro si applicano per il personale civile.

Nel dettaglio, queste riconoscono il 2,33% per i primi 15 anni di servizio (e non il 2,93% come previsto dall’articolo 54) più un 1,80% per ogni anno successivo.

L’unica possibilità per i militari di beneficiare di un ricalcolo più vantaggioso, quindi, è quella di fare ricorso alla Corte dei Conti competente sul territorio; ricordiamo, però, che non è assolutamente detto che i giudici si trovino d’accordo con il l’interpretazione data dalla Regione Calabria e per questo l’esito del ricorso non è scontato.