Legittima difesa: cosa dice la legge

Legittima difesa: cosa dice la legge

La Dottrina riguardante la legittima difesa può essere talora controversa. Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge.

Per la disciplina normativa inerente alla legittima difesa, bisogna fare riferimento all’articolo 52 del codice penale e, in particolare al comma1 che sancisce:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

La legittima difesa si basa su due presupposti essenziali: da una parte, l’aggressione ingiusta che comporta l’insorgenza di un pericolo; dall’altra la reazione difensiva alla situazione di pericolo insorta.

Legittima difesa da aggressione ingiusta

L’aggressione ingiusta deve concretizzarsi nel pericolo effettivo di un’offesa che, se non venisse neutralizzata con rapidità, potrebbe sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui posto sotto tutela dalla legge.

Perché si possa parlare di legittima difesa, l’oggetto dell’aggressione deve essere un diritto. Pertanto, essa può sussistere anche nei confronti di una condotta omissiva e non è necessario che sia per forza correlata al tentativo di delitto. Basti pensare al caso di una minaccia rivolta a un automobilista perché provveda al soccorso urgente di un ferito, o ancora all’esempio di una persona che, pur in modo passivo, ostacoli l’ingresso in casa da parte del proprietario della stessa.

Il soggetto passivo dell’aggressione può essere anche un terzo. Ciò significa che si può parlare di legittima difesa anche se si interviene a tutela di un diritto altrui, sempre qualora questo stia subendo danno. Il soccorso di una persona in pericolo è tuttavia facoltativo quando la situazione può comportare rischio anche per chi vi interviene.

L’aggressione deve aver comportato un pericolo attuale di lesione di diritto o l’elevata probabilità del verificarsi della lesione incombente. Ciò significa che, secondo legge, la legittima difesa non può sussistere né verso un pericolo futuro, né passato. La legittima difesa si opera solo se la lesione del diritto in questione è attuale, cioè corrente.

La reazione di chi opera per legittima difesa deve seguire il principio dell’involontarietà. Questo esclude dalla legittima difesa chi prenda parte a una rissa accogliendo una sfida o scegliendo a freddo come agire.

Difesa da reazione legittima

In primo luogo, occorre che la reazione all’aggressione sia necessaria. Ciò significa che il soggetto che si difende legittimamente si trova nell’impossibilità di scegliere tra eventuali condotte alternative per esprimere il suo diritto a difendersi in quel preciso momento.

La necessità dell’azione si misura all’atto pratico. Si pensi a un’aggressione da parte di un uomo a una donna che cammina per la strada. Perché sia legittima, la reazione deve ricadere esclusivamente sull’aggressore e non può coinvolgere terze parti.

C’è, inoltre, un principio di proporzionalità tra offesa e difesa che va considerato. Secondo la Dottrina, questo contrappeso tra offesa e difesa è abbastanza controverso. Tuttavia, può essere qui chiarificato con un esempio. Si pensi alla situazione base per cui un uomo impedisce passivamente l’ingresso nella propria abitazione al proprietario. Che il proprietario lo uccida per passare, prima che colui che intralcia possa offenderlo in modo quantomeno attivo, potrebbe con buona probabilità, non essere considerata legittima difesa.

Quando manca la proporzione tra difesa e offesa, comunque, si possono distinguere più situazioni. Tra di esse, l’eccesso della reazione dovuto a negligenza, alla mancanza di mezzi appropriati, all’imprudenza o alla paura. Proprio per questo, si tratta di un ambito controverso.

Legittima difesa in casa: la riforma del 2019

Anche all’interno del domicilio privato, in caso di legittima difesa, sussiste comunque il principio di proporzionalità, secondo quanto stabilisce il nuovo comma 2 dell’art. 52 del codice penale. In particolare, l’uso di un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo è possibile - secondo il rapporto di proporzione - per un fine volto a difendere la propria incolumità o quella degli altri, i propri beni quando vi è pericolo di aggressione.

Quando il fatto avviene nel domicilio, anche la presunzione di possibile aggressione può essere presa in considerazione. In particolare, quando il fatto avviene nel domicilio o sul luogo di lavoro di chi subisce o sta per subire l’aggressione, la reazione dell’aggredito si considera sempre e comunque proporzionata alla minaccia. In questi casi, la valutazione della proporzione tra offesa e difesa si riduce nei tempi, ma ciò non implica che si possa considerare legittima difesa un gesto sconsiderato e chiaramente eccessivo.

Comunque, la riforma avvenuta nel 2019 ha messo a punto in modo definitivo che, nei casi di violazione di domicilio, la difesa è sempre proporzionata all’offesa. Tuttavia, perché sia così, devono comunque ricorrere tutti gli elementi che costituiscono la legittima difesa, primo fra tutti il pericolo per l’incolumità propria o altrui. Inoltre, in caso di eccesso colposo, chi ha agito non risponde penalmente, a causa del grave turbamento dovuto a una situazione di pericolo.

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