Il “giorno libero” per il personale impiegato in turni continuativi

Il “giorno libero” per il personale impiegato in turni continuativi

Il personale impiegato in turni continuativi ha diritto a un giorno libero aggiuntivo. Vediamo in cosa consiste e come viene regolato per legge.

Ogni dipendente che presta servizio, anche tutto il personale impiegato in turni continuativi, ha diritto alla fruizione - o all’eventuale recupero in caso di mancata fruizione - di alcuni giorni di riposo stabiliti dalla legge.

I giorni di riposo possono essere di diversa natura, ma sono tutti volti al recupero delle energie fisiche e psicologiche di colui che presta lavoro. Per esempio, esiste il riposo compensativo per gli straordinari non corrisposti, ossia per tutte quelle ore in più rispetto al normale orario di lavoro, che non sono retribuite.

Per tutto il personale, poi, che è impiegato in turni continuativi, esiste la possibilità di usufruire di un giorno libero aggiuntivo. Vediamo di che si tratta, come funziona e come viene regolato secondo la legge il giorno libero per il personale impiegato in turni continuativi.

Come funziona il giorno libero per il personale impiegato in turni continuativi

Secondo l’art. 8, comma 1, lettera a, A.N.Q. 31/07/2009, il personale impiegato in servizi continuativi deve poter fruire di un giorno libero dal servizio dopo 28 giorni lavorativi effettuati, che va oltre il normale riposo settimanale. L’idea che c’è alla base è sempre quella di consentire il riposo psicologico e fisico di ogni lavoratore.

I giorni lavorativi effettuati sono tutti quei giorni in cui si è concretamente prestato servizio, ma non solo: sono da considerarsi, infatti, anche i giorni di legittima assenza dal servizio, che sono pertanto equiparati a tutti gli effetti alle giornate lavorative effettive.

Ciò vuole significare che per giorni lavorativi concretamente effettuati, si intendono anche il riposo settimanale, i giorni di congedo straordinario o anche ordinario, i giorni di aspettativa a causa di infermità, i giorni presi per permesso sindacale e così via.

Per di più, secondo quanto riporta l’art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002, nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale, al dipendente impiegato in turni continuativi è concesso avere un aggiuntivo giorno di riposo da usufruire entro le quattro settimane seguenti.

Il riposo per recupero di riposi non usufruiti

Secondo l’art. 63, L. 121/1981, il personale di Polizia di Stato ha diritto a un giorno di riposo settimanale. Se, in caso di particolari esigenze dettate dal lavoro, il giorno di riposo non può essere fruito dal dipendente, questa giornata può essere recuperata entro le quattro settimane seguenti.

In modo analogo, qualora il dipendente presti servizio in un giorno festivo anziché domenicale, il suddetto ha diritto al godimento di un giorno di riposo che viene stabilito dall’Amministrazione, sempre entro le quattro settimane seguenti.

Il dipendente non può rinunciare al giorno di riposo per nessun motivo. Compito dell’Amministrazione è quello di assicurarsi e verificare che i giorni di mancato riposo vengano recuperati secondo i termini di legge previsti.