Polizia di Stato, tutela legale: come stanno le cose

Polizia di Stato, tutela legale: come stanno le cose

La legge di Bilancio pluriennale 2022-2024 garantisce una spesa di 10.220.800 euro da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale.

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) ha evidenziato, tramite nota stampa, la necessità di rendere attive tutte le tutele legali previste dalla legge di Bilancio per il personale della Polizia di Stato, secondo quanto disposto con la previsione dell’art.1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Nella nota stampa del Sap si fa riferimento ai servizi assicurativi sussidiari per la copertura della tutela legale affidati alla compagnia assicurativa “Roland” (a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di assistenza per il Personale della Polizia di Stato), con durata triennale e con scadenza prevista per il 14 marzo 2025.

Tutela legale: cosa chiede il sindacato

La copertura assicurativa “tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato”.

Nonostante questo, c’è una mancata attivazione della polizza assicurativa da parte del personale della Polizia di Stato, probabilmente, sostiene il sindacato, per una mancata pubblicizzazione.

Per questo motivo, il sindacato ha scritto al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché si prodighi per una maggiore divulgazione e per “sfruttare” al meglio le garanzie offerte dalla tutela legale.

Tutela legale: quando entra in gioco

I principali momenti che innescano il funzionamento della polizza di tutela, che è detraibile, sono tre:

  1. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi dell’art. 32 della citata l .n.152/1975 e dell’art. 18 della citata l. n 135/1997;
  2. La società anticipa, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo quanto previsto nelle “esclusioni”: sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario, tra l’altro, si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis” o per remissione di querela;
  3. Nei casi di spese non ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all’Assicurato da parte dell’Ente di appartenenza.

Occorre precisare, inoltre, che le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell’assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave, definita con sentenza passata in giudicato, non sono coperte dalla polizza, con la conseguenza che l’assicurato dovrà rifondere alla società quanto da questa eventualmente anticipato.

L’art. 1, comma 1000, della citata legge n. 234/2021 autorizza la spesa di 10.220.800 euro da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale di eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, stanziando le risorse previste per potenziare la copertura assicurativa, assicurando così la tutela legale anche nelle ipotesi di colpa grave.

Argomenti correlati: Polizia di Stato