Forze armate e di Polizia: la legge 104/92 si applica anche agli invalidi militari, ecco come

Forze armate e di Polizia: la legge 104/92 si applica anche agli invalidi militari, ecco come

Gli invalidi militari che rientrano nei criteri stabiliti dalla legge 104/92 possono godere di una serie di benefici.

Chi si trova in una condizione di invalidità o in una posizione di impiego con menomazioni psico-fisiche, ed appartiene alle Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare può beneficiare della legge 104/92.

Le “ Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale con la Legge n. 46 del 28 aprile 2022 sui Sindacati militari (qui), evidenziano (art. 5) tutte le Competenze delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ovvero tutte le prerogative relative a:

  • Contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
  • Assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
  • Inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
  • Provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
  • Pari opportunità;
  • Prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  • Spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

Legge 104/92 applicabile agli invalidi militari: ecco come

Tra le prerogative dei sindacati, come rende noto Usif (Unione sindacale italiana finanzieri), vi sono quelle riguardanti il benessere del personale, in particolar modo per chi si trova nella posizione di impiego con menomazioni psico-fisiche, ricadenti nella legge 104/92, al dpr 731/81 e alla legge 68/99.

Queste persone possono godere dei benefici che la legge comporta, tra cui anche una serie di agevolazioni fiscali.

La legge punta a superare gli impedimenti derivanti dall’handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile e gli venga garantita la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

Le agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92, art. 33, così come modificato dall’art. 24 della legge 183/2010, venivano già applicate al personale militare, alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco.

Quanto espresso dal Consiglio di Stato (s.n. 3411/2012), che ha tenuto conto dell’art. 3 della Costituzione che riconosce il diritto alla pari dignità sociale, supera di fatto il “veto al principio di specificità delineato nell’art. 19 della legge 183/2010”, motivo ostativo all’applicazione diretta della legge.

Quanto sentenziato, mette definitivamente in cantina, dopo lunghi e immotivati contrasti, l’inapplicabilità della “nuova legge 104/1992” così come modificata dal c.d. “Collegato Lavoro”, ovvero la legge n. 183/2010. Per cui anche ai militari ed alle forze dell’ordine devono essere applicati i principi cui alla legge n. 104/1992, così come modificati dalla legge n. 183/2010”, si legge nella nota dall’Usif.

Legge 104/92 e invalidi militari: cosa è previsto

Tra le agevolazioni previste, grazie all’applicabilità della legge 104/92 al personale invalido delle Forze armate e di Polizia, vi è quella tale per cui se il militare presenta domanda di trasferimento, motivata da una grave situazione personale, in un ufficio dove non si sono posti disponibili, l’Amministrazione è tenuta a trovare un posto.

Il rischio del sovrannumero è “un elemento secondario” rispetto all’esigenza del dipendente, ovvero sia quella di assistere il coniuge gravemente malato, o addirittura preservare la propria disabilità.

Le gravi esigenze personali hanno la priorità su quelle relative all’organizzazione dell’organico. Inoltre, in applicazione dell’art. 55 del Dpr n. 335 del 1982, il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio, laddove, sussistano gravi ed eccezionali situazioni personali (TAR Puglia - Lecce, sez. III, 24 settembre 2010 n. 1990).

In tal senso, il Dpr 738/81 viene in aiuto deliberando circa “Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio”.

Nella fattispecie, l’art. 8 del suddetto Dpr si esprime sul “Trasferimento del personale invalido”, dicendo che:

“Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall’interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all’art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura”.

Il trasferimento può essere disposto “in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure. Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l’accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso”.

Se le Commissioni Medico-Ospedaliere si trovano dinnanzi ad un militare con menomazioni fisiche che gli impediscono il normale svolgimento delle mansioni a lui destinate quando era in possesso della piena idoneità, questi devono destinare l’invalido a mansione prettamente di ufficio, esonerandolo dal servizio operativo e addestrativo, secondo quanto previsto dal Dpr 738/81 e dalla legge 68/99 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.