Forze armate, astensione da lavoro per malattia figlio: cosa c’è da sapere

Forze armate, astensione da lavoro per malattia figlio: cosa c'è da sapere

Il militare genitore può beneficiare del diritto di astensione dal lavoro per badare al figlio malato.

Il militare genitore di un figlio malato può assentarsi dal servizio e costituire così l’altro genitore lavoratore titolare dello stesso diritto.

È quanto si apprende dalle FAQ del Ministero della Difesa che mettono in evidenza come comportarsi nei casi in cui serva assentarsi da lavoro per cause di forza maggiore e godere del diritto di astensione dal lavoro per prendersi cura del bambino, a patto che questi abbia non più di 8 anni.

Ecco nello specifico tutte le informazioni necessarie riguardo al beneficio e come viene commisurata la retribuzione nei giorni di assenza da lavoro.

Astensione dal servizio per malattia figlio: cosa c’è da sapere

Come dicevamo in apertura, il personale delle Forze armate che è genitore può astenersi dal servizio per prendersi cura del figlio malato e sostituire l’altro genitore lavoratore che beneficia dello stesso diritto.

Per godere del beneficio è necessario che il bambino abbia un’età entro i primi otto anni di vita. Nella fattispecie:

  • Nei primi 3 anni di età del bambino, per tutto il periodo della malattia;
  • Tra i 3 e gli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Astensione dal servizio per malattia figlio: retribuzione

Per i periodi di astensione dal servizio per malattia del figlio non è corrisposta alcuna retribuzione, fatto salvo per i cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio.

Durante tale periodo di cinque giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità legate all’effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.

Nel caso in cui entrambi i genitori sono militari, i cinque giorni retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre. La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.

È importante sottolineare che l’assenza dal servizio non riduce il periodo di licenza ordinaria e l’importo della tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

Permessi malattia figlio: come funziona con l’adozione o l’affidamento

Le stesse regole valgono anche nei casi di adozione o affidamento. Infatti, entrambi i genitori, in alternanza, possono assentarsi dal lavoro durante la malattia del figlio. Nello specifico:

  • Fino a 6 anni di età del bambino per tutto il periodo della malattia;
  • Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
  • Per i minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.

Da sottolineare che le situazioni di affidamento o collocazione temporanei (legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

I giorni di assenza sono giustificati?

I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati da apposita licenza straordinaria, che viene concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale beneficio.

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